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ASSOCIAZIONE FIDONET ITALIA
REGOLAMENTO
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Indice
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ART. 1 - DOMANDE DI AMMISSIONE
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Conformemente a quanto previsto nell'art. 4 dello Statuto dell'Associazione, le
domande di ammissione all'A.F.I., da indirizzarsi alla Presidenza, dovranno
essere redatte indicando:
- per i soci ordinari:
nome e cognome del richiedente, luogo e data
di nascita, il o i luoghi di residenza ed i relativi recapiti
telefonici,
i dati tecnici completi relativi alla BBS
gestita dal richiedente in conformità alle specifiche
tecnico - funzionali dello Standard FidoNet conosciute come
FTSC.
espressa accettazione delle norme Statutarie
e Regolamentari dell'A.F.I., delle norme di cui alle Policies
FidoNet nazionali ed internazionali ed impegno al rispetto
della legge dello Stato Italiano con particolare riferimento
alla tutela del copyright e del pubblico decoro.
A tali domande andranno allegati:
quota associativa per l'anno sociale in
corso.
- per i soci sostenitori:
nome e cognome del richiedente, luogo e data
di nascita, il o i luoghi di residenza ed i relativi recapiti
telefonici,
espressa accettazione delle norme Statutarie
e Regolamentari dell'A.F.I., delle norme, relative all'utenza,
di cui alle Policies FidoNet nazionali ed internazionali ed
impegno al rispetto della legge dello Stato Italiano con
particolare riferimento alla tutela del copyright e del
pubblico decoro.
A tali domande andranno allegati:
quota associativa per l'anno sociale in
corso.
I dati anagrafici personali dei soci, comunque raccolti, sono da
considerarsi estremamente riservati e saranno gestibili esclusivamente
dal Consiglio Direttivo che ne sarà direttamente responsabile per
ogni eventuale illecito.
Il Consiglio Direttivo, comunque, preparerà un opuscolo
illustrativo da inviare a quanti ne facessero richiesta, contenente lo
Statuto, il Regolamento, le Policies in vigore, e quant'altro ritenuto
necessario, oltre ad un facsimile di domanda di ammissione, cui
uniformarsi per la compilazione della richiesta di iscrizione.
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ART. 2 - ESAME DELLE DOMANDE, APPROVAZIONE, RIGETTO
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Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda di ammissione
all'A.F.I., controllatane l'esattezza formale, la conformità al
disposto del precedente art. 1, ed assunte le necessarie informazioni, il
Consiglio Direttivo delibererà sulla richiesta così come
previsto e disciplinato dall'art. 4 dello Statuto.
Trascorso il termine suddetto, il richiedente potrà considerarsi
ammesso nell'Associazione anche in mancanza di espressa comunicazione al
riguardo.
Il Consiglio Direttivo provvederà ad annotare su un apposito
registro la data del ricevimento della domanda e di quella di decisione
della stessa.
Della deliberazione sarà data notizia a tutti gli associati
ordinari entro 10 giorni dalla data del provvedimento relativo o dal
trentesimo giorno dal ricevimento della domanda, tramite pubblicazione
nell'area Echomail di coordinamento dell'A.F.I., insieme con l'indicazione
della data di ricevimento e di quella di decisione.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiedere al postulante
ulteriori informazioni, l'esibizione di eventuali documenti comprovanti la
legittimità della domanda, nonchè di accertare che il
richiedente sia in possesso dei titoli richiesti per venir ammessi
nell'A.F.I. Potrà inoltre chiedere l'accesso al massimo livello di
utenza alla BBS gestita dal richiedente, per controllare la
conformità dello stesso alle regole dettate dalle Policies
nazionali ed internazionali ed all'Ordinamento italiano.
In caso di rigetto, la domanda di ammissione non potrà essere
riproposta prima di 120 giorni dalla data del provvedimento negativo.
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ART. 3 - OPPOSIZIONE ALL'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
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Ciascun socio ordinario, che sia in regola con il pagamento della quote
sociali, potrà presentare motivata opposizione all'accoglimento
della domanda di ammissione a socio ordinario o sostenitore entro 30
giorni dalla data di pubblicazione della decisione positiva.
L'opposizione, documentata e circostanziata, sarà proposta al
Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata sottoscritta
dall'opponente.
Il Consiglio Direttivo, sentito il parere non vincolante del Collegio dei
Probiviri, ed assunte liberamente le necessarie informazioni,
emetterà definitiva deliberazione il cui contenuto completo di
motivazione, andrà annotato nel registro delle domande e
pubblicizzato nei modi di cui al precedente art. 2, comma 4.
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ART. 4 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
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È istituito, presso il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il
cui compito consiste:
nel dirimere le controversie fra i soci;
nel decidere le controversie nascenti a qualsiasi
titolo fra i soci e l'associazione;
nel dirimere le controversie nascenti fra gli
organi dell'associazione e fra questi ed i soci;
nel fornire pareri motivati al Consiglio
Direttivo, all'Assemblea, al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli
eventuali Comitati, in ordine a provvedimenti disciplinari,
opposizioni all'ammissione di soci, controversie fra gli organi
dell'associazione, ed in tutti i casi di contrasto fra soci.
Il Collegio è composto da tre membri, di cui uno
con funzioni di Presidente.
Quest'ultimo avrà l'onere di convocare quando necessario i membri
del Collegio, dirigerne i lavori fissandone a proprio giudizio le
modalità di svolgimento, redigere le pronunzie ed i pareri motivati
e tenere il registro su cui andranno annotate tutte le richieste avanzate
al Collegio medesimo e tutte le decisioni comunque emesse.
La durata in carica del Collegio è annuale e coincide con l'anno
sociale.
Data la particolare natura dell'incarico loro affidato,
l'eleggibilità dei singoli membri è subordinata al possesso
della maggiore età,alla qualifica di socio ordinario in regola con
tutti gli obblighi da ciò derivanti ed al non rivestire altre
cariche sociali nell'anno in corso.
L'Assemblea Ordinaria elegge i tre membri del Collegio, con votazione unica
binominale a scrutinio segreto.
Nel caso in cui nel corso dell'anno sociale uno o più membri del
Collegio sia costretto, per dimissioni o per qualunque altro motivo, ad
abbandonare il proprio incarico, il Presidente del Collegio ne darà
immediata comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il quale, entro 10
giorni dalla data di comunicazione, nominerà, con deliberazione
all'unanimità, un nuovo Probiviro, che rimarrà in carica per
la restante parte dell'anno sociale. Trascorso inutilmente il termine
anzidetto, dovrà essere convocata di una assemblea straordinaria
che provveda alla nomina del sostituto.
Nel caso di contrasto fra soci e fra questi e l'associazione, chi ne ha
interesse dovrà presentare al Collegio un'istanza motivata a
sostegno della propria domanda. Il Collegio, sentite le parti in lite,
assunte le necessarie informazioni, svolte le attività istruttorie
del caso, valutate tutte le risultanze di fatto, emetterà un
provvedimento non impugnabile ed immediatamente esecutivo cui le parti
sono tenute a conformarsi. Della proposizione della domanda e del
provvedimento emanato sarà fatta annotazione in un apposito
registro tenuto dal Presidente del Collegio.
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ART. 5 - VERSAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI
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In applicazione a quanto stabilito nell'art. 10 dello
Statuto, ogni socio è tenuto a
corrispondere la propria quota sociale al Tesoriere entro il 60esimo
giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera con la quale
il Consiglio Direttivo ne fissa l'entità per l'anno sociale in
corso.
Trascorso invano questo termine il socio sarà considerato moroso e
sarà passibile delle azioni disciplinari di cui all'art. 6 dello
Statuto.
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ART. 6 - SANZIONI DISCIPLINARI
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Come previsto dall'art. 6 dello Statuto, al
socio che non adempie le obbligazioni assunte sono applicabili le seguenti
sanzioni:
ammenda (da definire in base all'infrazione
commessa);
sospensione a tempo determinato (da definire) dai
benefici derivanti dall'appartenenza all'associazione, fermi gli
obblighi da lui assunti nei confronti di questa;
esclusione dall'associazione.
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ART. 7 - ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE
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Come previsto dall'art. 6 dello Statuto,
l'esclusione si applica al socio che:
non è più in grado di concorrere al
raggiungimento delle finalità dell'associazione;
reca danno morale e/o materiale all'associazione o
ai suoi membri;
sia moroso nel versamento delle quote sociali
annuali e delle eventuali quote straordinarie;
agisca in contrasto con gli interessi
dell'associazione;
violi in tutto o in parte le policies FidoNet
nazionali ed internazionali, recepite dall'associazione.
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ART. 8 - VOTAZIONI IN ASSEMBLEA
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In riferimento all'art. 9 dello Statuto, le
votazioni in assemblea si fanno normalmente per alzata di mano.
Dovranno invece svolgersi a scrutinio segreto quando riguardino:
l'elezione delle cariche sociali e dei componenti
il Collegio dei Probiviri;
argomenti riguardanti le persone dei Consiglieri,
dei Probiviri, dei Revisori dei Conti e del Presidente.
Si svolgeranno altresì a scrutinio segreto
quando ne venga fatta richiesta da un quinto dei soci aventi diritto al
voto, presenti o rappresentati all'Assemblea.
Il Presidente dell'Assemblea provvederà a nominare 2 scrutatori
scelti fra i partecipanti maggiorenni.
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ART. 9 - CONDIZIONI GENERALI DI ELEGGIBILITÀ
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Condizione generale di eleggibilità per tutte le cariche sociali
dell'A.F.I. è il possesso della maggiore età e la qualifica
di socio ordinario in regola con le obbligazioni assunte con
l'associazione.
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ART. 10 - COSTITUZIONE DI COMITATI
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È espressamente prevista la costituzione di:
comitati tecnici;
comitati esecutivi.
La nomina e la definizione dei compiti e delle
modalità di funzionamento dei comitati sono di competenza del
Consiglio Direttivo.
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ART. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
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Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre effettivi e tre
supplenti, viene eletto dall'Assemblea con votazioni separate per ogni
nominativo, a scrutinio segreto.
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ART. 12 - INVENTARIO DEL PATRIMONIO
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L'inventario del patrimonio dell'Associazione deve essere tenuto su un
apposito registro e deve essere presentato, debitamente aggiornato,
all'Assemblea, unitamente al conto consuntivo.
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