|
ASSOCIAZIONE FIDONET ITALIA
STATUTO
|
|
Indice
|
|
|
|
ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE
|
|
È costituita, a tempo indeterminato, un'associazione culturale
denominata ASSOCIAZIONE FIDONET ITALIA (A.F.I.). L'Associazione non ha
fini di lucro ed è assolutamente apolitica, apartitica ed
aconfessionale. L'Associazione ha sede in Italia, via Bruno Tosarelli, 201
Villanova di Castenaso - Bologna. Il Consiglio Direttivo potrà, a
sua discrezione, trasferire nell'ambito del territorio nazionale la sede
sociale.
[indice]
|
|
ART. 2 - REQUISITI DEGLI ASSOCIATI
|
|
Possono entrare a far parte dell'Associazione, in qualità di Soci
Ordinari, le persone fisiche titolari di un sistema telematico (dette
SYSOP), conforme alle specifiche tecnico funzionali degli standard
FIDONET, che abbia sede in Italia.
Possono essere ammessi come soci ordinari, in via eccezionale, per
deliberazione del Consiglio Direttivo, anche SYSOP FIDONET appartenenti ad
altri stati.
Possono essere ammessi altresì a far parte dell'associazione, con
lo status di Soci Sostenitori, tutte le persone fisiche o giuridiche che
abbiano un interesse verso la telematica. Lo status di Soci Sostenitori
comporta il diritto di partecipare alle Assemblee dell'Associazione, ma
non il diritto di voto che è di esclusiva spettanza dei Soci
Ordinari. Il Consiglio può infine ammettere come Socio Onorario
ogni persona fisica o giuridica che, indipendentemente
dall'attività che svolge, può contribuire al prestigio,
all'autorità ed al raggiungimento dei fini dell'Associazione. Il
Socio Onorario non ha diritto di voto.
[indice]
|
|
ART. 3 - FINALITÀ ED OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE
|
|
L'Associazione si propone di:
Implementare, sostenere ed ampliare la diffusione
della rete telematica amatoriale FIDONET in Italia e fuori.
Sperimentare tecnologie atte a migliorare la
diffusione ed il funzionamento della rete FIDONET.
Rappresentare, quando richiesto dal Coordinatore di
FIDONET Italia, la stessa in tutti i rapporti per i quali sia
richiesta la presenza di una persona giuridica.
Riunire a scopi scientifici e culturali, con
esclusione di qualsiasi scopo di lucro, tutti coloro interessati in
toto o in parte ai fini sociali.
Promuovere la conoscenza e lo sviluppo di tecnologie
in materia di Telecomunicazione.
Diffondere ovunque la conoscenza dei sistemi e
servizi telematici.
Organizzare sul territorio corsi e seminari di
formazione telematica a favore dei soggetti meno abbienti.
Tutelare e rappresentare gli associati nell'ambito
delle attività telematiche esercitate per conseguire i fini
sociali.
Organizzare e gestire iniziative promozionali e
pubblicitarie atte a sostenere il raggiungimento degli obbiettivi
associativi.
Rappresentare gli associati all'interno o presso
organismi ed Enti che abbiano interazione con l'attività
telematica svolta dagli associati stessi.
Definire e gestire un codice di comportamento dei
Soci Ordinari che garantisca omogeneità, affidabilità e
legalità all'attività telematica svolta dai soci
medesimi.
[indice]
|
|
ART. 4 - SOCI
|
|
La domanda di ammissione all'Associazione come Soci Ordinari va
indirizzata alla Presidenza; deve essere accompagnata dalla quota
associativa stabilita e deve contenere dichiarazione esplicita, da parte
del richiedente, di uniformarsi alle norme statutarie ed alle
deliberazioni degli organi direttivi dell'Associazione. La domanda deve
essere altresì corredata da una scheda di presentazione del sistema
telematico gestito dal richiedente, per la valutazione della domanda
stessa.
Il Consiglio delibera a maggioranza sulla richiesta e comunica la
decisione all'aspirante socio entro 30 giorni dalla richiesta. Sulla
decisione del Consiglio può essere fatta contestazione nella prima
Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, convocata dopo che il Consiglio si
è espresso. L'Assemblea può invalidare la decisione del
Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Socio Ordinario si impegna ad attuare le iniziative che l'Associazione
varerà secondo le specifiche che saranno emanate, ivi compresa la
presenza sul proprio sistema di messaggistica o altre forme testuali o
multimediali, senza corresponsione alcuna di qualsivoglia rimborso od
emolumento da parte dell'Associazione stessa. Per il mancato rispetto di
quanto sopra il Consiglio potrà decidere l'immediato allontanamento
del Socio.
[indice]
|
|
ART. 5 - QUOTE SOCIALI
|
|
Ogni socio versa all'atto della iscrizione una quota stabilita dal
Consiglio Direttivo quale quota annuale associativa. Il mancato versamento
entro il 1 marzo dell'anno fa decadere immediatamente i diritti del socio.
Inoltre l'Assemblea può deliberare una quota supplettiva
straordinaria per far fronte a progetti o necessità specificate: in
tal caso la quota deve essere versata entro 45 giorni dal deliberato
sociale, pena la recessione del socio.
Il versamento della quota annuale, effettuato entro il termine di cui
sopra, non dà diritto a fruire dei servizi arretrati. L'anno
sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre.
[indice]
|
|
ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
|
|
La qualifica di Socio dell'A.F.I. si perde per recesso o per esclusione.
PER RECESSO: il Socio può in qualsiasi
momento recedere dall'Associazione.
Perchè possa avere effetto con l'anno successivo, la
dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno alla Presidenza dell'A.F.I. non
oltre il 30 novembre.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare altre forme di invio
della comunicazione di recesso. Trascorso il termine suddetto, il
Socio recedente è tenuto a corrispondere le ulteriori
annualità.
PER ESCLUSIONE: il Consiglio Direttivo può in
ogni momento procedere alla esclusione del Socio per morosità
o per gravi motivi e può immediatamente deliberare la
sospensione cautelativa dai diritti sociali.
Nei casi di esclusione per gravi motivi la deliberazione consiliare,
per essere valida, dovrà riportare la maggioranza assoluta dei
membri del consiglio. Se l'esclusione avviene per morosità, il
Consiglio ha diritto di procedere contro l'ex Socio per il pagamento
dell'annualità in corso; il Socio moroso è comunque
tenuto a corrispondere le quote sociali fino al regolare recesso o
fino alla data della esclusione.
Per fatti di minor gravità il Consiglio
Direttivo, assunte le informazioni che riterrà opportune, ha
facoltà di sospendere con delibera non impugnabile ed a suo
insindacabile giudizio il Socio dall'esercizio dei suoi diritti sociali
per un periodo non superiore a sei mesi.
[indice]
|
|
ART. 7 - PATRIMONIO DELL 'ASSOCIAZIONE
|
|
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
dai beni che diverranno proprietà
dell'Associazione
dalle donazioni, lasciti ed oblazioni in genere
da eventuali contributi di Enti privati o
pubblici
dai conferimenti, contributi, versamenti dei
Soci.
Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale vanno al fondo
riserva.
L'Assemblea può deliberare il loro investimento per l'accrescimento
del patrimonio sociale.
[indice]
|
|
ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
|
|
Sono organi dell'Associazione:
L'Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo.
il Presidente
[indice]
|
|
ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
|
|
L'assemblea dei Soci è il massimo organo sociale, definisce gli
obbiettivi, i progetti e le iniziative sociali, delegando al Consiglio
Direttivo la loro pratica realizzazione; elegge il Consiglio Direttivo
stabilendone il numero dei componenti.
Decide dell'eventuale scioglimento dell'associazione a maggioranza dei 2/3
dei Soci Ordinari iscritti e devolve il patrimonio secondo le norme di
legge. Si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il bilancio
consuntivo, quello preventivo, e per definire gli obbiettivi sociali e
deve essere convocata entro il 30 Aprile.
Decide a maggioranza sulla base dei Soci Ordinari presenti, che devono
essere convocati attraverso comunicazione scritta non meno di 10 giorni
prima della data fissata.
La convocazione, emanata dal Presidente. conterrà data, ora, luogo
della prima e della seconda convocazione, nonchè l'ordine del
giorno. L'Assemblea può essere inoltre convocata su mozione scritta
di almeno 1/5 dei Soci Ordinari iscritti, comunicata al Presidente. Nessun
obbligo di comunicazione esiste per i Soci Sostenitori ed Onorari, che
potranno comunque partecipare a tale Assemblea come osservatori.
Ogni Socio ha diritto di partecipare all'Assemblea; in caso di
impedimento, può delegare altro Socio a rappresentarlo. Ogni Socio
non può avere piú di 2 deleghe oltre la propria. La delega
deve essere in forma scritta.
L'Assemblea eleggerà un proprio Presidente e un Segretario per la
redazione del processo verbale. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci,
su argomenti non esplicitamente previsti dall'ordine del giorno allegato
alla convocazione dell'Assemblea stessa, sono valide solo se il numero dei
votanti (diretti o per delega) è pari ad almeno un terzo del numero
degli iscritti ordinari.
Entro il primo anno l'Assemblea provvederà a redigere, su proposta
del Consiglio, ed approvare un regolamento che integri la disciplina di
quanto non previsto dal presente Statuto. Tale regolamento, in seguito,
potrà essere modificato, o sostituito del tutto, dall'Assemblea, su
proposta del Consiglio.
[indice]
|
|
ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
|
|
È eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica per 1 anno
sociale.
È composto da un minimo di 3 soci e da un massimo di dodici; ogni
anno l'Assemblea, in rapporto al numero dei soci ed all'attività
prevista, ne stabilisce il numero e poi ne elegge i componenti.
Il Consiglio, a sua volta, elegge al suo interno il Presidente, il
Vicepresidente ed il Tesoriere.
Il Consiglio delibera sulle modalità di attuazione degli obiettivi
dell'Associazione, determinando le iniziative idonee.
Delibera inoltre, obbligatoriamente, sulle quote annuali dei Soci Ordinari
e Sostenitori, sull'ammissione dei Soci, approva i progetti di bilancio
preventivo, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale da
presentare all'Assemblea dei Soci. Conferisce e revoca procure, nomina e
revoca dirigenti ed eventuali collaboratori retribuiti, determinandone gli
emolumenti.
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne
presenta la necessità con un preavviso minimo di 72 ore, oppure da
almeno un terzo dei Consiglieri. La seduta è valida se vi prendono
parte almeno la maggioranza dei consiglieri. Il voto del Presidente
prevale in caso di parità.
I membri del Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di partecipare alla
conferenza echomail di FIDONET "CD.AFI".
Ogni qualvolta lo reputi necessario, il Presidente può convocare il
Consiglio Direttivo in riunione telematica nella "CD.AFI". La
convocazione sarà fatta dal Presidente stesso mediante annuncio
nella "CD.AFI" stessa, e messaggio netmail in carbon copy a
tutti i componenti del Consiglio. Passate 72 ore dalla convocazione,
incomincerà la discussione sugli argomenti all'ordine del
giorno.
Quando tutti i partecipanti avranno espresso le loro opinioni, il
Presidente dichiarerà chiusa la discussione. Se c'è da
votare su decisioni da prendere, il Presidente inviterà i
Consiglieri ad esprimere il loro voto su una o piú mozioni. I
membri del Consiglio esprimeranno il loro voto nella CD.AFI entro e non
oltre 5 giorni dalla presentazione della/e mozione/i di voto.
La seduta telematica del Consiglio Direttivo è valida se vi prende
parte almeno la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo nella conferenza telematica
"CD.AFI" sono equiparate in tutto e per tutto a quelle assunte
nelle riunioni fisiche del Consiglio stesso. Le deliberazioni saranno
riportate sul verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, tramite la
trascrizione della mozione finale di voto, stesa dal presidente, ed i
relativi voti.
Il Tesoriere ha cura del mantenimento della contabilità di cassa.
Ogni spesa deve essere approvata precedentemente dal Consiglio e deve
trovare riscontro nella effettiva disponibilità di cassa. Spese
urgenti possono essere autorizzate dal Presidente previa consultazione del
tesoriere. e poi recepite dal Consiglio, ma pur sempre col dovuto
riscontro di cassa.
Il Tesoriere dispone di una piccola cassa, il cui importo viene stabilito
dal Consiglio Direttivo, per far fronte alle spese dell'associazione di
modesta entità.
Nessun rimborso è dovuto per spese che non rispettano le norme di
cui sopra.
I membri del Consiglio non ricevono emolumenti: è loro riconosciuto
il rimborso di spese fatte per conto dell'Associazione, previa
autorizzazione.
In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo si
procederà a cooptazione del primo dei non eletti, quindi il secondo
e così via: nel Consiglio, pena decadenza, non possono essere
presenti piú di 1/3 di cooptati. Se il Consiglio decade l'Assemblea
Straordinaria deve essere convocata entro 45 giorni dalla data del verbale
che riporta le dimissioni del Consiglio.
[indice]
|
|
ART. 11 - IL PRESIDENTE
|
|
Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti i livelli e le istanze.
Ha la firma e la rappresentanza legale di fronte a qualsiasi
autorità giudiziaria ed amministrativa ed a terzi. Convoca
l'Assemblea dei Soci, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, coordina
ed indirizza le attività del Consiglio Direttivo, delegando compiti
e funzionalità con l'obiettivo di rispondere adeguatamente alle
necessità operative dell'Associazione.
[indice]
|
|
ART. 12 - RESPONSABILITÀ
|
|
Il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Associazione stessa non sono
responsabili per atti compiuti dai singoli Soci non esplicitamente
autorizzati dal Presidente e/o dal Consiglio medesimo.
[indice]
|
|
ART. 13 - RINVIO
|
|
Per quanto non stabilito nel presente statuto valgono le disposizioni del
Codice Civile.
[indice]
|
|
Bologna, 28 ottobre 2001
|