----------------------------------------------------------------------------- ASSOCIAZIONE FIDONET ITALIA STATUTO ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE E' costituita, a tempo indeterminato, un'associazione culturale denominata ASSOCIAZIONE FIDONET ITALIA (A.F.I.). L'Associazione non ha fini di lucro ed e' assolutamente apolitica, apartitica ed aconfessionale. L'Associazione ha sede in Italia, via Bruno Tosarelli, 201 Villanova di Castenaso - Bologna. Il Consiglio Direttivo potra', a sua discrezione, trasferire nell'ambito del territorio nazionale la sede sociale. ART. 2 - REQUISITI DEGLI ASSOCIATI Possono entrare a far parte dell'Associazione, in qualita' di Soci Ordinari, le persone fisiche titolari di un sistema telematico (dette SYSOP), conforme alle specifiche tecnico funzionali degli standard FIDONET, che abbia sede in Italia. Possono essere ammessi come soci ordinari, in via eccezionale, per deliberazione del Consiglio Direttivo, anche SYSOP FIDONET appartenenti ad altri stati. Possono essere ammessi altresi' a far parte dell'associazione, con lo status di Soci Sostenitori, tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse verso la telematica. Lo status di Soci Sostenitori comporta il diritto di partecipare alle Assemblee dell'Associazione, ma non il diritto di voto che e' di esclusiva spettanza dei Soci Ordinari. Il Consiglio puo' infine ammettere come Socio Onorario ogni persona fisica o giuridica che, indipendentemente dall'attivita' che svolge, puo' contribuire al prestigio, all'autorita' ed al raggiungimento dei fini dell'Associazione. Il Socio Onorario non ha diritto di voto. ART. 3 - FINALITA' ED OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE L'Associazione si propone di: * Implementare, sostenere ed ampliare la diffusione della rete telematica amatoriale FIDONET in Italia e fuori. * Sperimentare tecnologie atte a migliorare la diffusione ed il funzionamento della rete FIDONET. * Rappresentare, quando richiesto dal Coordinatore di FIDONET Italia, la stessa in tutti i rapporti per i quali sia richiesta la presenza di una persona giuridica. * Riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, tutti coloro interessati in toto o in parte ai fini sociali. * Promuovere la conoscenza e lo sviluppo di tecnologie in materia di Telecomunicazione. * Diffondere ovunque la conoscenza dei sistemi e servizi telematici. * Organizzare sul territorio corsi e seminari di formazione telematica a favore dei soggetti meno abbienti. * Tutelare e rappresentare gli associati nell'ambito delle attivita' telematiche esercitate per conseguire i fini sociali. * Organizzare e gestire iniziative promozionali e pubblicitarie atte a sostenere il raggiungimento degli obbiettivi associativi. * Rappresentare gli associati all'interno o presso organismi ed Enti che abbiano interazione con l'attivita' telematica svolta dagli associati stessi. * Definire e gestire un codice di comportamento dei Soci Ordinari che garantisca omogeneita', affidabilita' e legalita' all'attivita' telematica svolta dai soci medesimi. ART. 4 - SOCI La domanda di ammissione all'Associazione come Soci Ordinari va indirizzata alla Presidenza; deve essere accompagnata dalla quota associativa stabilita e deve contenere dichiarazione esplicita, da parte del richiedente, di uniformarsi alle norme statutarie ed alle deliberazioni degli organi direttivi dell'Associazione. La domanda deve essere altresi' corredata da una scheda di presentazione del sistema telematico gestito dal richiedente, per la valutazione della domanda stessa. Il Consiglio delibera a maggioranza sulla richiesta e comunica la decisione all'aspirante socio entro 30 giorni dalla richiesta. Sulla decisione del Consiglio puo' essere fatta contestazione nella prima Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, convocata dopo che il Consiglio si e' espresso. L'Assemblea puo' invalidare la decisione del Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei presenti. Il Socio Ordinario si impegna ad attuare le iniziative che l'Associazione varera' secondo le specifiche che saranno emanate, ivi compresa la presenza sul proprio sistema di messaggistica o altre forme testuali o multimediali, senza corresponsione alcuna di qualsivoglia rimborso od emolumento da parte dell'Associazione stessa. Per il mancato rispetto di quanto sopra il Consiglio potra' decidere l'immediato allontanamento del Socio. ART. 5 - QUOTE SOCIALI Ogni socio versa all'atto della iscrizione una quota stabilita dal Consiglio Direttivo quale quota annuale associativa. Il mancato versamento entro il 1 marzo dell'anno fa decadere immediatamente i diritti del socio. Inoltre l'Assemblea puo' deliberare una quota supplettiva straordinaria per far fronte a progetti o necessita' specificate: in tal caso la quota deve essere versata entro 45 giorni dal deliberato sociale, pena la recessione del socio. Il versamento della quota annuale, effettuato entro il termine di cui sopra, non da' diritto a fruire dei servizi arretrati. L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre. ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO La qualifica di Socio dell'A.F.I. si perde per recesso o per esclusione. * PER RECESSO: il Socio puo' in qualsiasi momento recedere dall'Associazione. Perche' possa avere effetto con l'anno successivo, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Presidenza dell'A.F.I. non oltre il 30 novembre. Il Consiglio Direttivo potra' deliberare altre forme di invio della comunicazione di recesso. Trascorso il termine suddetto, il Socio recedente e' tenuto a corrispondere le ulteriori annualita'. * PER ESCLUSIONE: il Consiglio Direttivo puo' in ogni momento procedere alla esclusione del Socio per morosita' o per gravi motivi e puo' immediatamente deliberare la sospensione cautelativa dai diritti sociali. Nei casi di esclusione per gravi motivi la deliberazione consiliare, per essere valida, dovra' riportare la maggioranza assoluta dei membri del consiglio. Se l'esclusione avviene per morosita', il Consiglio ha diritto di procedere contro l'ex Socio per il pagamento dell'annualita' in corso; il Socio moroso e' comunque tenuto a corrispondere le quote sociali fino al regolare recesso o fino alla data della esclusione. Per fatti di minor gravita' il Consiglio Direttivo, assunte le informazioni che riterra' opportune, ha facolta' di sospendere con delibera non impugnabile ed a suo insindacabile giudizio il Socio dall'esercizio dei suoi diritti sociali per un periodo non superiore a sei mesi. ART. 7 - PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE Il patrimonio dell'Associazione e' costituito: * dai beni che diverranno proprieta' dell'Associazione * dalle donazioni, lasciti ed oblazioni in genere * da eventuali contributi di Enti privati o pubblici * dai conferimenti, contributi, versamenti dei Soci. Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale vanno al fondo riserva. L'Assemblea puo' deliberare il loro investimento per l'accrescimento del patrimonio sociale. ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi dell'Associazione: * L'Assemblea dei Soci; * il Consiglio Direttivo. * il Presidente ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI L'assemblea dei Soci e' il massimo organo sociale, definisce gli obbiettivi, i progetti e le iniziative sociali, delegando al Consiglio Direttivo la loro pratica realizzazione; elegge il Consiglio Direttivo stabilendone il numero dei componenti. Decide dell'eventuale scioglimento dell'associazione a maggioranza dei 2/3 dei Soci Ordinari iscritti e devolve il patrimonio secondo le norme di legge. Si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo, quello preventivo, e per definire gli obbiettivi sociali e deve essere convocata entro il 30 Aprile. Decide a maggioranza sulla base dei Soci Ordinari presenti, che devono essere convocati attraverso comunicazione scritta non meno di 10 giorni prima della data fissata. La convocazione, emanata dal Presidente. conterra' data, ora, luogo della prima e della seconda convocazione, nonche' l'ordine del giorno. L'Assemblea puo' essere inoltre convocata su mozione scritta di almeno 1/5 dei Soci Ordinari iscritti, comunicata al Presidente. Nessun obbligo di comunicazione esiste per i Soci Sostenitori ed Onorari, che potranno comunque partecipare a tale Assemblea come osservatori. Ogni Socio ha diritto di partecipare all'Assemblea; in caso di impedimento, puo' delegare altro Socio a rappresentarlo. Ogni Socio non puo' avere piu` di 2 deleghe oltre la propria. La delega deve essere in forma scritta. L'Assemblea eleggera' un proprio Presidente e un Segretario per la redazione del processo verbale. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, su argomenti non esplicitamente previsti dall'ordine del giorno allegato alla convocazione dell'Assemblea stessa, sono valide solo se il numero dei votanti (diretti o per delega) e' pari ad almeno un terzo del numero degli iscritti ordinari. Entro il primo anno l'Assemblea provvedera' a redigere, su proposta del Consiglio, ed approvare un regolamento che integri la disciplina di quanto non previsto dal presente Statuto. Tale regolamento, in seguito, potra' essere modificato, o sostituito del tutto, dall'Assemblea, su proposta del Consiglio. ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO E' eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica per 1 anno sociale. E' composto da un minimo di 3 soci e da un massimo di dodici; ogni anno l'Assemblea, in rapporto al numero dei soci ed all'attivita' prevista, ne stabilisce il numero e poi ne elegge i componenti. Il Consiglio, a sua volta, elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere. Il Consiglio delibera sulle modalita' di attuazione degli obiettivi dell'Associazione, determinando le iniziative idonee. Delibera inoltre, obbligatoriamente, sulle quote annuali dei Soci Ordinari e Sostenitori, sull'ammissione dei Soci, approva i progetti di bilancio preventivo, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei Soci. Conferisce e revoca procure, nomina e revoca dirigenti ed eventuali collaboratori retribuiti, determinandone gli emolumenti. Il Consiglio e' convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne presenta la necessita' con un preavviso minimo di 72 ore, oppure da almeno un terzo dei Consiglieri. La seduta e' valida se vi prendono parte almeno la maggioranza dei consiglieri. Il voto del Presidente prevale in caso di parita'. I membri del Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di partecipare alla conferenza echomail di FIDONET "CD.AFI". Ogni qualvolta lo reputi necessario, il Presidente puo' convocare il Consiglio Direttivo in riunione telematica nella "CD.AFI". La convocazione sara' fatta dal Presidente stesso mediante annuncio nella "CD.AFI" stessa, e messaggio netmail in carbon copy a tutti i componenti del Consiglio. Passate 72 ore dalla convocazione, incomincera' la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. Quando tutti i partecipanti avranno espresso le loro opinioni, il Presidente dichiarera' chiusa la discussione. Se c'e' da votare su decisioni da prendere, il Presidente invitera' i Consiglieri ad esprimere il loro voto su una o piu` mozioni. I membri del Consiglio esprimeranno il loro voto nella CD.AFI entro e non oltre 5 giorni dalla presentazione della/e mozione/i di voto. La seduta telematica del Consiglio Direttivo e' valida se vi prende parte almeno la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo nella conferenza telematica "CD.AFI" sono equiparate in tutto e per tutto a quelle assunte nelle riunioni fisiche del Consiglio stesso. Le deliberazioni saranno riportate sul verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, tramite la trascrizione della mozione finale di voto, stesa dal presidente, ed i relativi voti. Il Tesoriere ha cura del mantenimento della contabilita' di cassa. Ogni spesa deve essere approvata precedentemente dal Consiglio e deve trovare riscontro nella effettiva disponibilita' di cassa. Spese urgenti possono essere autorizzate dal Presidente previa consultazione del tesoriere. e poi recepite dal Consiglio, ma pur sempre col dovuto riscontro di cassa. Il Tesoriere dispone di una piccola cassa, il cui importo viene stabilito dal Consiglio Direttivo, per far fronte alle spese dell'associazione di modesta entita'. Nessun rimborso e' dovuto per spese che non rispettano le norme di cui sopra. I membri del Consiglio non ricevono emolumenti: e' loro riconosciuto il rimborso di spese fatte per conto dell'Associazione, previa autorizzazione. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo si procedera' a cooptazione del primo dei non eletti, quindi il secondo e cosi' via: nel Consiglio, pena decadenza, non possono essere presenti piu` di 1/3 di cooptati. Se il Consiglio decade l'Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro 45 giorni dalla data del verbale che riporta le dimissioni del Consiglio. ART. 11 - IL PRESIDENTE Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti i livelli e le istanze. Ha la firma e la rappresentanza legale di fronte a qualsiasi autorita' giudiziaria ed amministrativa ed a terzi. Convoca l'Assemblea dei Soci, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, coordina ed indirizza le attivita' del Consiglio Direttivo, delegando compiti e funzionalita' con l'obiettivo di rispondere adeguatamente alle necessita' operative dell'Associazione. ART. 12 - RESPONSABILITA' Il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Associazione stessa non sono responsabili per atti compiuti dai singoli Soci non esplicitamente autorizzati dal Presidente e/o dal Consiglio medesimo. ART. 13 - RINVIO Per quanto non stabilito nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile. ----------------------------------------------------------------------------- Bologna, 28 ottobre 2001