1) Possono assumere la qualifica di Associato, con le seguenti qualità:
a. Associato Effettivo, persone fisiche (purché esercitino in modo imprenditoriale una o più delle attività di cui all’Art. 2 comma I) o persone giuridiche italiane o estere, titolari di diritti d’autore e di diritti connessi, come richiamato all’Art. 3 del presente Statuto, ai sensi dell’Art. 2 comma I del presente Statuto;
La posizione di Associato Effettivo è strettamente personale e non trasmissibile a terzi. È riservata agli Associati Effettivi la partecipazione alle cariche associative di cui all’ Art. 15;
b. Associato Aggregato, le Associazioni, Enti, Società di Collecting, italiane o estere, con finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell’AFI, che, tramite accordi unilaterali o bilaterali, hanno rapporti di scambi di servizi con AFI.
L’Associato Aggregato non partecipa alle cariche associative di cui all’Art. 15, ma concorre col voto alle loro elezioni;
c) Associato Aderente persone fisiche e/o giuridiche italiane o estere che appartengano alle categorie di cui all’Art. 2 comma I e che per effetto dell’associazione ad AFI conferiscono automaticamente all’Associazione il solo potere di rappresentanza nei confronti di tutte le istituzioni, di tutte le Autorità, inclusa l’Autorità Giudiziaria, di enti pubblici e privati nazionali, comunitari ed internazionali, nonché per promuovere ogni iniziativa anche a livello legislativo, che risulti opportuna o utile a tale scopo. È fatto salvo il diritto dell’Associato Aderente a conferire Mandato ad AFI ai sensi dell’Art. 7 lettera b).
La posizione dell’Associato Aderente non è trasferibile a terzi.
L’Associato Aderente non partecipa alle cariche associative di cui all’Art. 15, non concorre alla loro elezione.
L’Associato Aderente ha diritto di partecipare alla convocazione annuale indetta dal Presidente volta ad illustrare le attività di rappresentanza svolte dall’Associazione e le iniziative da questa promosse nell’anno precedente alla convocazione annuale.
Per la convocazione annuale di cui al precedente comma si applicano, in quanto applicabili e compatibili, le disposizioni di cui all’Art. 16.
I voti spettanti in Assemblea per ogni Associato, nei limiti previsti nel presente Statuto per ciascuna categoria che abbia diritto di voto, sono indicati nel successivo Art. 18.
Gli Associati Effettivi usufruiscono di tutte le convenzioni e di tutti i servizi di AFI.
Gli Associati Aggregati e gli Associati Aderenti usufruiscono delle convenzioni di AFI, in quanto applicabili e compatibili a tali categorie di Associati, ma non usufruiscono dei servizi di AFI.
2) Possono assumere la qualifica di Mandante i titolari dei diritti d’autore e/o dei diritti connessi ai diritti d’autore che vogliano dare Mandato per la gestione e riscossione di tali diritti all’AFI attribuendo all’Associazione anche i poteri di rappresentanza disciplinati dal presente Statuto, senza assumere la qualifica di Associato e senza aderire alle attività Associative.
Le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione si applicano, in quanto compatibili, al Mandante.
Il Mandante non partecipa alle cariche associative di cui all’Art. 15, non usufruisce delle convenzioni di AFI mentre usufruisce dei soli servizi di AFI necessari per la gestione dei diritti conferiti con il Mandato.
Il Mandante, per scritto, decide liberamente quali diritti, quali tipi di opere e degli altri materiali protetti e quali territori affidare in gestione collettiva ad AFI.
L’Associazione, in possesso di mezzi idonei, consente lo scambio di comunicazioni con i propri Associati e Mandanti, anche ai fini dell’esercizio dei diritti loro spettanti, per via elettronica tramite e-mail ordinaria o posta elettronica certificata (di seguito PEC), e la pubblicazione delle comunicazioni ufficiali sul sito internet di AFI. A tal fine gli Associati e i Mandanti, all’atto della presentazione della domanda di associazione o Mandato, si impegnano a rilasciare all’Associazione:
a) un proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria;
b) un proprio indirizzo PEC.
Gli Associati e i Mandanti si impegnano a mantenere attivi e correttamente funzionanti gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e PEC informando tempestivamente l’Associazione di qualsiasi loro variazione e accettano di ricevere le comunicazioni ufficiali tramite i predetti mezzi di comunicazione informatica. Nel caso di disattivazione e/o non funzionamento di posta elettronica ordinaria o della PEC di un Associato, Mandante o Aderente, AFI potrà addebitare a tale Associato o Mandante i costi di eventuale altra forma di comunicazione.