Ultimo Aggiornamento: 13 Marzo 2024

È costituita, con sede in Milano, l’Associazione dei produttori fonografici indipendenti, con denominazione di “Associazione Fonografici Italiani – A.F.I.” in persona del suo legale rappresentante protempore, con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 6, C.F. 01687070159 (di seguito Associazione e/o AFI). Essa ha la facoltà di attivare sedi secondarie ed uffici distaccati in Italia e/o all’estero, su approvazione del Consiglio Generale. L’Associazione è Associato Effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall’articolo 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel Regolamento di Confindustria.

L’Associazione orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto.

L’Associazione è “non riconosciuta” ai sensi degli Artt. 36 e ss. Codice Civile, ed è detenuta e controllata dai propri membri.

L’Associazione è apolitica, senza fini di lucro. L’Associazione, in qualità di organismo di gestione collettiva, ha lo scopo, come finalità principale, di gestire i diritti d’autore e i diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare di tali diritti e a vantaggio collettivo di questi e si propone di:

I. rappresentare i seguenti titolari dei diritti d’autore e/o dei diritti connessi, nei confronti di tutte le istituzioni, di tutte le Autorità, inclusa l’Autorità Giudiziaria, di enti pubblici e privati nazionali, comunitari ed internazionali, nonché di promuovere ogni iniziativa anche a livello legislativo, che risulti opportuna o utile a tale scopo:

a. la categoria e i singoli produttori di registrazioni fonografiche, per qualsiasi formato e/o supporto, anche digitali e /o multimediali;

b. la categoria e i singoli produttori che effettuino la pubblicazione di fonogrammi su qualsiasi formato e/o supporto, anche digitali e/o multimediali;

c. la categoria degli editori musicali, anche digitali e/o multimediali;

d. le suddette categorie, nel caso in cui i singoli produttori esercitino anche il ruolo di produttori di opere audiovisive e/o videogrammi e/o sequenze di immagini in movimento, per qualsiasi formato e su qualsiasi supporto anche digitali e/o multimediali;

e. la categoria e i singoli autori, artisti interpreti ed esecutori di opere fonografiche e/o audiovisive e/o videogrammi e/o sequenza di immagini in movimento, su qualsiasi formato e/o supporto, anche digitali e /o multimediali, e loro aventi

II. tutelare in sede stragiudiziale e/o giudiziale, sia gli interessi che i diritti di cui al successivo Art. 3 del presente Statuto, a seguito del mandato oggetto del successivo Art. 7 del presente Statuto di cui le categorie sub I sono portatrici (di seguito Mandato);

III. favorire la promozione della produzione musicale italiana, in Italia e all’estero, quale espressione della cultura nazionale;

IV. prendere iniziative rivolte all’aggiornamento, alla formazione professionale e alla promozione dei produttori, degli autori, degli artisti interpreti e esecutori fonografici, audiovisivi, degli editori musicali, anche attraverso la partecipazione a fiere e/o eventi e/o convegni, in Italia e all’estero;

V. cogliere tutte le opportunità dell’evoluzione tecnologica e di nuovi mercati per il rilancio dell’imprenditoria musicale indipendente;

VI. mantenere vivo nella categoria lo spirito di colleganza e di collaborazione;

VII. stipulare contratti collettivi di lavoro e collaborare alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;

VIII. fornire attività di informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema confederale.

 

Per la realizzazione e il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione può richiedere contributi, partecipare a bandi e convenzioni con gli Stati, gli Enti Locali, pubblici e privati, la Comunità Europea, le Organizzazioni Nazionali ed Internazionali e aderire ad altri Enti che perseguono fini e scopi medesimi e/o similari in campo locale, regionale, nazionale ed internazionale, nonché costituire e/o assumere partecipazioni in società e promuovere azioni giudiziali e stragiudiziali se necessarie al perseguimento degli scopi dell’Associazione. Essa può promuovere attività di natura commerciale strumentalmente finalizzata alla migliore realizzazione degli scopi statutari, con l’impegno al rispetto dei principi di mercato e della libera concorrenza. Al fine del corretto perseguimento degli scopi statutari, l’Associazione si propone come struttura di servizi, oltre che per i propri Associati, per associazioni, categorie di titolari di diritti d’autore e dei diritti connessi al diritto d’autore ed enti che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell’AFI, anche attraverso strutture ad hoc.

L’Associazione, in qualità di organismo di gestione collettiva ai sensi del Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno, pubblicato in G.U. Serie Gen. n. 72 27.03.2017 (di seguito D.Lgs. 35/2017), provvede alla gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi ai diritti d’autore e dei relativi proventi in Italia e all’estero, in nome proprio e per conto di produttori fonografici, produttori di video musicali, autori, editori, artisti interpreti e esecutori, e loro aventi causa, titolari di diritti d’autore e/o di diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633 e successive modifiche e integrazioni (di seguito LDA), a qualunque titolo vantati, direttamente o per il tramite delle proprie associazioni o enti all’uopo costituiti, a vantaggio collettivo di tali titolari e su mandato degli stessi.

A tale scopo all’Associazione è conferito il Mandato senza rappresentanza:

  1. di stipulare in Italia e all’estero, negoziando i termini e le condizioni, anche economiche, accordi, unilaterali o bilaterali, relativi alla utilizzazione di fonogrammi e videogrammi, in qualsiasi formato e/o supporto esistenti o anche in solo formato digitale o di futura invenzione, in relazione ai diritti di utilizzazione economica dell’opera, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica spettanti agli Associati e/o Mandanti AFI ai sensi degli Artt. 71 septies, 72, 73 primo comma, 73 bis, 78 bis, 78 ter della LDA, afferenti la pubblica esecuzione, a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, di altri mezzi analoghi, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, di cui all’Art. 16 della LDA, o la comunicazione al pubblico attraverso sistemi multimediali interattivi realizzati con tecnologie attuali o future;
  2. di stipulare accordi di carattere generale, attraverso la Società Italiana degli Autori ed Editori, o attraverso altri organismi di gestione collettiva di cui al D.Lgs. 35/2017, relativamente al diritto esclusivo di cui all’Art. 180 e 180 bis della LDA;
  3. di stipulare accordi, unilaterali o bilaterali, con la Società Italiana degli Autori ed Editori, o con similari enti italiani o stranieri, o con altre strutture di collecting e/o con gli utilizzatori o loro associazioni relativamente al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e videogrammi di cui all’Art. 71 septies della LDA. Analoghi accordi potranno essere conclusi con Enti stranieri delegati alla riscossione della cosiddetta “copia privata”;
  4. di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso del luogo e nel momento scelto individualmente di cui all’Art.72 della LDA;
  5. di amministrare anche diritti analoghi e/o complementari e/o di natura affine a quelli succitati che dovessero venire ad esistenza in capo ai produttori, agli autori, artisti interpreti e esecutori e agli editori musicali Associati o Mandanti non Associati, ancorché derivanti da future previsioni normative e/o disposizioni legislative;
  6. di svolgere azioni stragiudiziali e giudiziali, sia in sede civile che penale, volte a reprimere la contraffazione, la pirateria e l’evasione dell’equo compenso previsto dalla LDA, anche sotto l’aspetto della sleale concorrenza e/o in generale degli atti illeciti, e per l’effetto richiedere, negoziare ed incassare anche il relativo risarcimento dei danni. Rimane espressamente esclusa qualsiasi azione fra gli Associati inerente eventuali rapporti di sleale concorrenza o atti illeciti fra di loro;
  7. di adire l’Autorità Giudiziaria relativamente alle materie sopraindicate, esercitando le necessarie azioni, anche in via transattiva, incassandone i relativi compensi.

L’Associazione agisce nell’interesse dei titolari dei diritti da essa rappresentati, senza imporre loro alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi.

I titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un’entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell’Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva, dell’entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 180, della LDA, in riferimento all’attività di intermediazione di diritti d’autore.

L’Associazione è obbligata ad assumere la gestione affidatagli se questa rientra nel proprio ambito di attività e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla. L’Associazione, prima di assumere la gestione, fornisce ai titolari dei diritti le informazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 4 del D.Lgs. 35/2017, nonché quelle relative alle spese di gestione e alle detrazioni derivanti dai proventi dei diritti e da eventuali introiti provenienti dall’investimento dei proventi stessi.

I titolari dei diritti, qualora affidino all’Associazione la gestione dei propri diritti, specificano, in forma scritta, quale diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti, affidano per la loro gestione.

Resta in ogni caso salvo il diritto dei titolari dei diritti di concedere licenze per l’uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta.

Quanto precede vale per tutti i fonogrammi e i videogrammi, in qualsiasi formato e/o supporto esistenti inclusi i file digitali, in proprietà diretta degli Associati e Mandanti o ad essi dati in licenza, nonché per i diritti degli editori musicali.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato, salvo il suo eventuale scioglimento e messa in liquidazione, che può essere deliberato dall’Assemblea in via straordinaria. L’Assemblea che delibera la messa in liquidazione dell’Associazione provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i compiti ad essi affidati e le modalità della liquidazione. Durante la fase di liquidazione resta in carica la Società di Revisione Legale. Le relative delibere sono prese con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. Alla chiusura della liquidazione, l’Assemblea, in sede straordinaria, approva il rendiconto finale presentato e decide per la devoluzione del patrimonio e delle eventuali attività conseguenti allo scioglimento dell’Associazione, che possono essere devolute solo ad altri Enti con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, o in caso di disaccordo, all’Ente che verrà indicato dalla Prefettura di Milano.

1) Possono assumere la qualifica di Associato, con le seguenti qualità:

a. Associato Effettivo, persone fisiche (purché esercitino in modo imprenditoriale una o più delle attività di cui all’Art. 2 comma I) o persone giuridiche italiane o estere, titolari di diritti d’autore e di diritti connessi, come richiamato all’Art. 3 del presente Statuto, ai sensi dell’Art. 2 comma I del presente Statuto;

La posizione di Associato Effettivo è strettamente personale e non trasmissibile a terzi. È riservata agli Associati Effettivi la partecipazione alle cariche associative di cui all’ Art. 15;

 

b. Associato Aggregato, le Associazioni, Enti, Società di Collecting, italiane o estere, con finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell’AFI, che, tramite accordi unilaterali o bilaterali, hanno rapporti di scambi di servizi con AFI.

L’Associato Aggregato non partecipa alle cariche associative di cui all’Art. 15, ma concorre col voto alle loro elezioni;

 

c) Associato Aderente persone fisiche e/o giuridiche italiane o estere che appartengano alle categorie di cui all’Art. 2 comma I e che per effetto dell’associazione ad AFI conferiscono automaticamente all’Associazione il solo potere di rappresentanza nei confronti di tutte le istituzioni, di tutte le Autorità, inclusa l’Autorità Giudiziaria, di enti pubblici e privati nazionali, comunitari ed internazionali, nonché per promuovere ogni iniziativa anche a livello legislativo, che risulti opportuna o utile a tale scopo. È fatto salvo il diritto dell’Associato Aderente a conferire Mandato ad AFI ai sensi dell’Art. 7 lettera b).

La posizione dell’Associato Aderente non è trasferibile a terzi.

L’Associato Aderente non partecipa alle cariche associative di cui all’Art. 15, non concorre alla loro elezione.

L’Associato Aderente ha diritto di partecipare alla convocazione annuale indetta dal Presidente volta ad illustrare le attività di rappresentanza svolte dall’Associazione e le iniziative da questa promosse nell’anno precedente alla convocazione annuale.

Per la convocazione annuale di cui al precedente comma si applicano, in quanto applicabili e compatibili, le disposizioni di cui all’Art. 16.

 

I voti spettanti in Assemblea per ogni Associato, nei limiti previsti nel presente Statuto per ciascuna categoria che abbia diritto di voto, sono indicati nel successivo Art. 18.

Gli Associati Effettivi usufruiscono di tutte le convenzioni e di tutti i servizi di AFI.

Gli Associati Aggregati e gli Associati Aderenti usufruiscono delle convenzioni di AFI, in quanto applicabili e compatibili a tali categorie di Associati, ma non usufruiscono dei servizi di AFI.

 

2) Possono assumere la qualifica di Mandante i titolari dei diritti d’autore e/o dei diritti connessi ai diritti d’autore che vogliano dare Mandato per la gestione e riscossione di tali diritti all’AFI attribuendo all’Associazione anche i poteri di rappresentanza disciplinati dal presente Statuto, senza assumere la qualifica di Associato e senza aderire alle attività Associative.

Le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione si applicano, in quanto compatibili, al Mandante.

Il Mandante non partecipa alle cariche associative di cui all’Art. 15, non usufruisce delle convenzioni di AFI mentre usufruisce dei soli servizi di AFI necessari per la gestione dei diritti conferiti con il Mandato.

Il Mandante, per scritto, decide liberamente quali diritti, quali tipi di opere e degli altri materiali protetti e quali territori affidare in gestione collettiva ad AFI.

 

L’Associazione, in possesso di mezzi idonei, consente lo scambio di comunicazioni con i propri Associati e Mandanti, anche ai fini dell’esercizio dei diritti loro spettanti, per via elettronica tramite e-mail ordinaria o posta elettronica certificata (di seguito PEC), e la pubblicazione delle comunicazioni ufficiali sul sito internet di AFI. A tal fine gli Associati e i Mandanti, all’atto della presentazione della domanda di associazione o Mandato, si impegnano a rilasciare all’Associazione:

a) un proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria;

b) un proprio indirizzo PEC.

 

Gli Associati e i Mandanti si impegnano a mantenere attivi e correttamente funzionanti gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e PEC informando tempestivamente l’Associazione di qualsiasi loro variazione e accettano di ricevere le comunicazioni ufficiali tramite i predetti mezzi di comunicazione informatica. Nel caso di disattivazione e/o non funzionamento di posta elettronica ordinaria o della PEC di un Associato, Mandante o Aderente, AFI potrà addebitare a tale Associato o Mandante i costi di eventuale altra forma di comunicazione.

La domanda per l’ammissione in qualità di Associato o di Mandante deve essere formulata per iscritto all’Associazione dal titolare o dal legale rappresentante dei soggetti descritti dal precedente Art. 5, nelle forme e con le modalità stabilite nei Regolamenti dell’Associazione indicando, gli Associati Effettivi e Mandanti, eventuali limitazioni in merito alla tipologia e/o categoria dei diritti o tipo di opere e altri materiali protetti affidati e ai territori di Mandato. La rivendicazione della titolarità di tali diritti rimane sotto esclusiva responsabilità dell’Associato o del Mandante; in caso di conflitto di titolarità tra Associati o Mandanti verso altri Associati o Mandanti o terzi, AFI provvederà in via cautelare alla sospensione della ripartizione dei diritti in contestazione fino a conclusione del conflitto.

L’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi Associati e Mandanti è deliberata dal Consiglio Generale.

Per gli Associati, in caso di accettazione della domanda, l’ammissione ha effetto dal momento della corresponsione della quota fissa di Associazione. In caso di non accettazione della domanda di ammissione, è ammessa la possibilità di ricorso ai probiviri, nelle modalità di cui all’Art. 29.

Nel caso in cui la semplice domanda di adesione in qualità di Mandante fosse respinta, è obbligatorio per l’Associazione inviare risposta, per iscritto, entro 60 giorni fornendo spiegazione adeguata circa i motivi della decisione.

L’ammissione in qualità di nuovo Associato verrà comunicata dall’Associazione attraverso il periodico aggiornamento della lista degli Associati presente sul sito istituzionale dell’Associazione.

L’Associato Effettivo, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore (se persona giuridica), l’autore, l’editore, il produttore ovvero l’artista interprete o esecutore Associato Effettivo nella sua qualità di titolare dei diritti d’autore e/o dei diritti connessi riconosciuti dalla Legge agli autori, editori, artisti e ai produttori di fonogrammi, di registrazioni musicali, di file digitali, di opere musicali di qualunque genere, audiovisive e sequenze di immagini in movimento e nella sua qualità di titolare di diritti editoriali musicali, l’impresa / l’autore, editore, produttore ovvero l’artista interprete o esecutore Mandante non associata/o e le Associazioni, Enti, Società di Collecting, italiane o estere, rappresentanti, in proprio o su mandato, i diritti di cui sopra, che abbiano conferito ad AFI Mandato a seguito di accordi unilaterali o bilaterali come descritti al precedente Art. 3 (da ora in poi in questo articolo denominata più brevemente Mandante), nomina e costituisce in esclusiva suo mandatario l’AFI, con sede a Milano, Via Vittor Pisani 6, in persona del suo Presidente, (da ora in poi in questo articolo nominata più brevemente Mandatario) affinché per suo conto lo rappresenti in ogni operazione e iniziativa volta a garantire la tutela degli interessi limitatamente al Mandato conferito, tramite:

  • la riscossione dei diritti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) del precedente Art. 3, fatta eccezione per i diritti di editori musicali già tutelati;
  • il suggerimento di iniziative o azioni volte alla tutela dei diritti e interessi del singolo Mandante di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) del precedente Art. 3;
  • la promozione di azioni giudiziali e stragiudiziali volte alla tutela dei diritti e interessi della totalità dei Mandanti con responsabilità degli oneri a carico di tutti i Mandanti

Il Mandato è conferito:

  1. all’atto d’ammissione all’Associazione dell’Associato Effettivo;
  2. con la sottoscrizione dell’accordo di Mandato deliberato secondo i modelli standard adottati dal Consiglio Generale, dall’impresa/soggetto Mandante non associata/o, dall’Associato Aderente o, per le Associazioni e/o Enti e/o Società di Collecting, italiane o estere.

Il Mandato conferito ad AFI è senza rappresentanza e, quindi, per conto dei rappresentanti, ma AFI agirà in nome proprio.

A tal uopo e nell’ambito di cui sopra, senza che la generalità deroghi alla specialità, il Mandante conferisce al Mandatario ogni più ampio valido potere di stipulare atti, stabilire corrispettivi, riscuoterli e darne quietanza, stabilire tutti i patti e le condizioni necessarie e opportune, stare in giudizio in caso di controversia sia come attore, sia come convenuto, sia come intervenuto, dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, civile, penale e/o amministrativa, in ogni stato e grado dei procedimenti, nominare avvocati, rappresentare la totalità dei Mandanti davanti a qualsiasi ufficio fiscale anche in sede di contenzioso.

I costi relativi alle azioni che AFI intenderà promuovere, in qualità di Mandatario di Associazioni, Enti, Società italiane o estere, saranno regolati nel rispetto dei patti dei relativi accordi.

L’Associazione garantisce di gestire i mandati ricevuti con criteri di trasparenza, pubblicità, ed imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti.

L’Associazione comunicherà, con le modalità e le tempistiche stabilite nei Regolamenti dell’Associazione e/o a seguito di delibere del Consiglio Generale, e conformemente agli Artt. 24 (Informazioni ai titolari dei diritti sulla gestione dei loro diritti ), 25 (Informazioni sulla gestione di diritti fornite ad altri organismi di gestione collettiva nel quadro di accordi di rappresentanza), 26 (Divulgazione delle informazioni), 27 (Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori) e 28 (Relazione di trasparenza annuale), del D.Lgs. 35/2017, da intendersi quivi integralmente ritrascritti, alle categorie di Associati e Mandanti come descritti al precedente Art. 5, l’ammontare dei diritti maturati e le modalità di determinazione così come previsto dalla Legge.

Sarà comunque consentito alle suddette categorie l’accesso telematico alla banca dati appositamente realizzata.

Trascorsi 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di ciascun singolo rendiconto dell’ammontare dei diritti maturati senza contestazione alcuna dell’Associato o Mandante destinatario dei singoli rendiconti (da manifestarsi, a pena di nullità, a mezzo PEC), il rendiconto si intenderà non più contestabile e approvato a ogni effetto di Legge.

La gestione dei proventi dei diritti, da parte dell’Associazione, è disciplinata dagli Artt. 14 (Riscossione e impiego dei proventi dei diritti), 15 (Detrazioni),16 (Servizi sociali, culturali ed educativi), 17 (Distribuzione di importi dovuti ai titolari dei diritti), 18 (Identificazione dei titolari dei diritti) e 19 (Proventi non distribuibili) del D.Lgs. n. 35/2017, da intendersi quivi integralmente ritrascritti.

La qualità di Associato comporta l’accettazione e, quindi, l’impegno all’osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti dell’Associazione, delle deliberazioni di spettanza degli Organi dell’Associazione, nonché dei contratti e degli accordi stipulati e delle relative obbligazioni in quanto applicabili alle diverse categorie di Associati. L’Associato con l’iscrizione all’Associazione si impegna altresì al rispetto del Codice Etico e della Carta dei Valori di Confindustria adottati dall’Associazione. La qualità di Associato comporta obblighi e responsabilità anche morali nei confronti dell’Associazione, degli Associati e dei terzi. Gli Associati Effettivi, all’atto dell’ammissione all’Associazione, concedono ad AFI Mandato senza poteri di rappresentanza, per la e gestione, incasso e ripartizione dei diritti d’autore e/o dei diritti connessi, nel rispetto dei Regolamenti dell’Associazione. L’Associato è obbligato a comunicare al Consiglio Generale, qualsiasi variazione ad esso inerente anche della propria attività, che possano modificare quei requisiti che sono necessari per avere diritto a mantenere lo status di Associato ad AFI. Il cambio di ragione sociale o della ditta, la fusione per incorporazione, la cessione di ramo d’azienda e altri casi previsti dal Codice Civile non estinguono il rapporto associativo.

L’Associato è altresì obbligato a:

  1. versare i contributi associativi secondo le delibere contributive annuali proposte dal Consiglio Generale e approvate dall’Assemblea;
  2. fornire ogni dato documentale/conoscitivo/informativo necessario e/o utile per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopi associativi;
  3. partecipare attivamente alla vita associativa;
  4. non assumere iniziative di comunicazione esterna potenzialmente lesive, né iniziative di impatto trasversale sugli interessi rappresentati dall’Associazione.

L’Associato può partecipare alla vita associativa direttamente (tramite il proprio rappresentante pro tempore se persona giuridica), oppure attraverso un proprio delegato (dipendente, socio, consulente). In tale caso, l’Associato è tenuto a depositare presso la segreteria generale di AFI apposita procura scritta a favore del delegato.

L’iscrizione all’AFI in qualità di Associato Effettivo è incompatibile con l’appartenenza ad altre associazioni, Enti o Società aventi oggetto, scopi e finalità identici, qualora sia stato conferito anche a loro mandato per la gestione collettiva d’identico diritto/opera, salvo quanto meglio spiegato nei Regolamenti dell’Associazione.

L’eventuale incompatibilità dovrà essere accertata dal Consiglio Generale, dopo aver ottenuto il parere non vincolante dai Probiviri. Spetta al Consiglio Generale assumere una decisione sulla incompatibilità. Entro il termine di venti giorni a decorrere dalla delibera del Consiglio Generale è ammesso ricorso ai Probiviri, che decideranno con le modalità previste dall’Art. 29. Accertata in via definitiva l’incompatibilità, l’escluso avrà, pena la definitiva perdita della qualità di Associato, come descritto nell’Art. 12 che segue, quindici giorni di tempo per disdire l’appartenenza all’altra Associazione, Ente o Società.

Inoltre:

a) Gli Associati Effettivi che rivestano cariche negli organi associativi di AFI di cui agli Artt. 22, 25, 26, 27, 29, 30, non possono assumere cariche negli organi sociali di altri organismi di gestione collettiva e/o entità di gestione indipendente di cui al D.lgs. 35/2017 o in altre associazioni, Enti o Società aventi oggetto, scopi e finalità similari a quelli di AFI, pena la decadenza delle cariche negli organi dell’Associazione;

b) gli Associati Effettivi che rivestano cariche negli organi sociali in altri organismi di gestione collettiva e/o entità di gestione indipendente di cui al D.lgs. 35/2017 o in altre associazioni, Enti o Società aventi oggetto, scopi e finalità similari a quelli di AFI, non possono assumere alcuna delle cariche negli organi associativi di AFI di cui agli Artt. 22, 25, 26, 27, 29, 30.

Gli Associati che si rendono inadempienti a quanto disposto nel presente Statuto e nei Regolamenti dell’Associazione sono passibili delle seguenti sanzioni:

a. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all’interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possano essere rapidamente ricondotti ai principi associativi;

b. sospensione dal diritto di partecipare all’Assemblea;

c. sospensione dei servizi associativi;

d. decadenza dei rappresentanti degli Associati che ricoprono cariche Associative;

e. decadenza dei rappresentanti degli Associati che ricoprono incarichi in sede di rappresentanza esterna dell’Associazione;

f. sospensione dell’elettorato attivo e/o passivo;

g. esclusione secondo quanto previsto dal successivo Art. 12;

h. sospensione cautelare dall’Associazione in caso di pendenza di procedimento penale per pirateria fonografica o nel caso di violazione dei principi previsti nel presente Statuto, nei Regolamenti associativi e nel Codice Etico e della Carta dei Valori di Confindustria.

 

Fatta salva la sanzione di cui alla superiore lettera a) che viene assunta dal Presidente e fatti salvi i casi in cui è previsto l’intervento del Collegio Speciale dei Probiviri, le sanzioni vengono deliberate alternativamente, o cumulativamente, dal Consiglio Generale e vengono comunicate senza indugio all’interessato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Avverso l’applicazione di sanzioni, è ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La qualità di Associato si perde per:

  1. dimissioni da rassegnare con lettera raccomandata a.r. o PEC, con un preavviso di 6 (sei) mesi (nel caso di raccomandata a.r. farà fede la data di presentazione della raccomandata a.r., nel caso di PEC la data di sua ricezione da parte di AFI). Fermo il rispetto del termine di 6 (sei) mesi di preavviso, le dimissioni produrranno effetto a partire dal 31 dicembre immediatamente successivo alla comunicazione delle stesse con mantenimento del rapporto associativo fino a detto termine;
  2. recesso esercitabile in seguito a voto contrario a modifiche statutarie da rassegnare con raccomandata a.r. o PEC entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla delibera di modifica statutaria (nel caso di raccomandata a.r. farà fede la data di presentazione della raccomandata a.r., nel caso di PEC la data di sua ricezione da parte di AFI), con effetto dalla data di comunicazione del recesso e con obbligazione contributiva fino alla fine dell’anno solare in corso;

 

  1. cessazione attività per estinzione della persona giuridica Associata, morte della persona fisica Associata, o per fallimento della società Associata, con effetto dal momento in cui si verificano gli eventi indicati con obbligazione contributiva fino alla fine dell’anno solare in corso;
  2. decadenza motivata da sopravvenuta cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, dei requisiti in base ai quali era stata concessa l’ammissione;
  3. esclusione, quando l’Associato abbia assunto comportamenti lesivi del prestigio della categoria o per gravi infrazioni allo Statuto o per morosità ex Art. 14;
  4. incompatibilità ex Art. 10, esclusivamente per l’Associato con doppio mandato.

La perdita della qualità di Associato per i motivi di cui al presente articolo lettere d), e), f) è deliberata dal Consiglio Generale. L’Associato dimissionario, receduto, cessato, decaduto, escluso o dichiarato incompatibile è, comunque, tenuto al pagamento dell’intera quota fissa di Associazione, della quota associativa variabile e degli eventuali contributi dell’anno solare in corso nel quale si verifica la perdita della qualifica di Associato, nonché degli eventuali contributi futuri riferiti e di competenza del periodo di Associazione. In tutte le ipotesi di cui al presente articolo, l’Associato uscente è tenuto a soddisfare senza indugi qualsiasi obbligazione pecuniaria pendente nei confronti dell’Associazione, la quale ha diritto di compensazione su qualsiasi eventuale credito dell’Associato uscente. La perdita della qualità di Associato comporta la perdita automatica di incarichi di rappresentanza esterna e/o cariche Associative. Per le ipotesi di cui al presente articolo lettere d), e), f) entro il termine di trenta giorni, a decorrere dalla delibera del Consiglio Generale, è ammesso ricorso ai Probiviri, nelle modalità indicate nell’Art. 29 che segue.

L’Associato, come previsto al precedente Art. 12, ha diritto di rassegnare le dimissioni dall’Associazione mediante dichiarazione di dimissioni comunicata per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o PEC con un preavviso di 6 (sei) mesi.

Le dimissioni dell’Associato Effettivo non comportano la revoca del Mandato senza rappresentanza conferito ad AFI all’atto dell’ammissione ad Associato Effettivo, salvo che la volontà di revoca del Mandato, parziale o totale, venga espressamente dichiarata nella comunicazione di dimissioni.

Gli Associati Effettivi e i Mandanti hanno il diritto di revocare l’affidamento dell’attività di intermediazione da loro concesso ad AFI con il Mandato, in tutto o in parte, per i territori di loro scelta, o per una o più delle categorie di diritti, secondo quanto specificato dai Regolamenti associativi, con un preavviso di 6 (sei) mesi, mediante dichiarazione di revoca comunicata per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o PEC (nel caso di raccomandata a.r. farà fede la data di presentazione della raccomandata a.r., nel caso di PEC la data di sua ricezione da parte di AFI). Tale diritto non può essere subordinato ad alcuna condizione e la revoca produce effetti, fermo il rispetto del termine di 6 (sei) mesi di preavviso, a partire dal 31 dicembre immediatamente successivo alla comunicazione di revoca.

In caso di somme dovute ai titolari dei diritti per atti di sfruttamento verificatisi anteriormente alla revoca totale e/o parziale del Mandato o per licenze concesse prima che si producano gli effetti di un’eventuale revoca intervenuta, i titolari dei diritti conservano i diritti di cui agli articoli 15, 17, 24, 27, 34 e 38 del D.Lgs. 35/2017.

AFI in caso di revoca del Mandato effettuerà quindi la gestione e l’incasso dei diritti del revocante maturati sino alla data d’efficacia di cui sopra, ancorché incassati anche successivamente.

Fermi i diritti di cui sopra, resta inteso che l’Associato e/o il Mandante revocanti non hanno diritti sul patrimonio AFI né diritto al rimborso di quote e/o contributi associativi versati.

L’Associato Effettivo, l’Associato Aggregato e l’Associato Aderente, in maniera differenziata, sono tenuti a versare annualmente, nella misura e termini previsti dai Regolamenti dell’Associazione:

  1. la quota associativa fissa, differenziata per numero di propri membri per gli Associati Aggregati, nonché la quota associativa variabile, per gli Associati Effettivi, deliberate dal Consiglio Generale entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
  2. gli eventuali contributi Associativi straordinari, ove deliberati.

Trascorsi i termini fissati dalla delibera del Consiglio Generale o dai Regolamenti dell’Associazione senza che l’Associato abbia corrisposto il pagamento delle intere succitate quote di cui ai numeri I. e II. del presente articolo, l’Associato sarà considerato moroso ed il Consiglio Generale potrà deliberare, ex Artt. 12 e 24 del presente Statuto, in merito alla perdita della qualità di Associato. Le quote fisse di associazione, le quote associative variabili e gli eventuali contributi associativi straordinari, nonché le altre obbligazioni pendenti nei confronti dell’Associazione, possono essere trattenuti, per compensazione, dai proventi incassati dall’Associazione, per conto degli Associati, prima del pagamento delle fatture agli stessi aventi diritto.

La quota associativa fissa nella misura deliberata dal Consiglio Generale, nel primo anno di adesione dell’Associato, sarà dovuta nella misura del 50% deliberato, qualora la domanda di adesione associativa venga formulata dal nuovo Associato successivamente al 30 giugno.

È consentito a ciascun Associato, corrispondere una quota associativa fissa in misura superiore a quella deliberata dal Consiglio Generale.

La quota variabile di spettanza di AFI matura alla data di elaborazione del rendiconto e viene comunicata ai sensi dell’art.8.

I Mandanti sono tenuti a versare annualmente, nelle misure e termini previsti dai Regolamenti dell’Associazione, il corrispettivo di spettanza di AFI corrispondente alla quota associativa variabile di cui al superiore paragrafo I. deliberata dal Consiglio Generale entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Ai Mandanti, inoltre, si applicano le detrazioni dai proventi dei diritti deliberate dall’Assemblea.

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio Generale;
  3. il Presidente;
  4. il/i Vice Presidente/i;
  5. i Probiviri;
  6. Organo di Sorveglianza;
  7. Organo di Controllo

Le cariche associative sono riservate esclusivamente agli Associati secondo le modalità e nei limiti previsti nel presente Statuto e nel relativo Regolamento di Attuazione, sono strettamente personali, non sono trasmissibili a terzi, non sono delegabili né retribuite. I membri dell’Organo di Sorveglianza e dell’Organo di Controllo Contabile saranno retribuiti come previsto ai successivi Artt. 30 e 31.

Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, per le figure di reato individuate dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria come particolarmente lesive dell’immagine dell’organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l’applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

Hanno diritto a partecipare all’Assemblea esclusivamente gli Associati, attraverso i propri rappresentanti, che siano in regola con gli obblighi statutari e con il versamento della quota fissa di associazione, della quota associativa variabile e degli eventuali contributi associativi straordinari, il cui versamento sia certo e verificabile ed effettuato fino al momento della costituzione dell’Assemblea, termine ultimo per la partecipazione alla stessa con diritto di voto. Gli Associati morosi non hanno diritto a partecipare all’Assemblea.

Gli Associati Aggregati possono esercitare il diritto di voto in Assemblea solo per la elezione delle cariche associative di cui Art. 15.

Il Presidente può consentire l’espressione del voto per corrispondenza, anche a mezzo posta elettronica certificata, o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’Assemblea.

Ogni Associato avente diritto a partecipare all’Assemblea può farsi rappresentare da altro Associato, mediante delega scritta, da far pervenire all’Associazione prima della costituzione dell’Assemblea tramite raccomandata a.r., PEC o in originale.

Ogni Associato può rappresentare, per delega, unicamente un altro Associato.

Il delegato gode degli stessi diritti che spetterebbero all’Associato che esso rappresenta ed esprime il voto conformemente alle istruzioni del voto impartite dall’Associato che rappresenta.

Spetta al Presidente constatare il diritto di partecipazione all’Assemblea, anche per delega.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie possono essere tenute in tutto e/o in parte attraverso videoconferenza/streaming/callconferenceweb; in tal caso la segreteria e la presidenza dell’assemblea sono collocate, salvo impedimenti oggettivi, presso la sede legale dell’Associazione. Con tale modalità, ogni Associato avente diritto di voto che partecipa all’Assemblea con la videoconferenza/streaming, può esprimere il proprio voto tramite raccomandata a.r o PEC e/o attraverso sistemi elettronici riconosciuti idonei nelle modalità indicate precedentemente nella convocazione dell’Assemblea o, nel caso di Assemblee elettive, nelle modalità descritte dai Regolamenti elettorali emessi dalla Commissione di Designazione (Art. 25).

Il Segretario redige e sottoscrive in unione al Presidente il verbale dell’Assemblea.

Le riunioni dell’Assemblea, previa comunicazione a tutti i presenti, possono essere registrate sia in audio che in video. Il materiale audio/video deve essere conservato fino all’invio del relativo verbale agli Associati e in seguito deve essere distrutto entro 90gg. Il detto materiale audio/video non può essere consegnato ad alcuno.

All’occorrenza, senza diritto di voto, possono partecipare all’Assemblea, nei limiti descritti nella convocazione, un rappresentante della Società di revisione legale ed i Probiviri.

L’ Assemblea si riunisce:

  1. in via ordinaria, almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio sociale;
  1. in via straordinaria nei casi previsti al successivo Art. 20. L’Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria è convocata:
  • dal Presidente;
  • dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente;
  • quando ne sia fatta richiesta da almeno il 25 % degli Associati, con richiesta al Presidente contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.

 

La convocazione deve avvenire a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica ordinaria o PEC, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, ovvero sette giorni in caso d’urgenza, al domicilio, e/o all’indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o alla PEC comunicati dall’Associato. Nel caso in cui l’Assemblea sia convocata su richiesta degli Associati, l’avviso di convocazione deve essere inviato entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. Nell’avviso di convocazione devono essere enunciati gli argomenti posti all’ordine del giorno e devono essere indicati luogo, giorno ed ora della riunione, nonché modalità di esecuzione della stessa.

I voti spettanti in Assemblea a ciascun Associato Effettivo vengono calcolati in base ai compensi attribuiti nel corso dei due esercizi finanziari precedenti la data dell’Assemblea di riferimento, secondo il seguente schema:

  • un voto per l’Associato Effettivo cui non siano stati attribuiti compensi nei due esercizi finanziari precedenti la data dell’Assemblea di riferimento;
  • due voti per l’Associato Effettivo al quale, al netto della quota variabile, siano stati attribuiti compensi per un importo tale da non coprire l’importo complessivo delle quote fisse dei due esercizi finanziari precedenti la data dell’Assemblea di riferimento;
  • quattro voti per l’Associato Effettivo al quale, al netto della quota variabile, siano stati attribuiti compensi per un importo tale da coprire l’importo complessivo delle quote fisse dei due esercizi finanziari precedenti la data dell’Assemblea di riferimento.

Gli Associati Effettivi iscritti da meno di due anni dovranno fornire idonea documentazione comprovante gli effettivi compensi percepiti nei due esercizi finanziari precedenti la data dell’Assemblea di riferimento, in difetto ad essi spetterà un voto.

I voti spettanti a ciascun Associato Aggregato, per la elezione delle cariche associative di cui Art. 15 vengono calcolati in base al numero di propri associati e/o membri nel corso dell’anno dell’Assemblea in cui viene espresso il voto, secondo il seguente schema:

  • un voto per l’Associato Aggregato che abbia un numero massimo di 10 associati e/o membri;

 

  • due voti per l’Associato Aggregato che abbia un numero massimo di 30 associati e/o membri;
  • quattro voti per l’Associato Aggregato che abbia un numero associati e/o membri superiore a 30.

L’ Assemblea è validamente costituita:

  • in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà voti esercitabili dal corpo sociale;

 

  • in seconda convocazione, con la presenza di almeno il venti per cento dei voti esercitabili dal corpo sociale.

Salvo che non sia richiesta una maggioranza diversa, come indicato nel successivo Art. 20, l’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti esercitabili senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche; le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la trattazione e la relativa votazione dell’argomento è rinviata alla Assemblea successiva.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l’Assemblea, tra alzata di mano, appello nominale del verbale assembleare. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente indicato dal Presidente. Il Presidente provvede alla nomina di un Segretario, scelto anche al di fuori delle componenti assembleari, il quale redige e sottoscrive, in unione al Presidente, il verbale delle riunioni. Il verbale dell’Assemblea viene trasmesso in copia a ciascun Associato entro il termine di 60 giorni.

L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

  1. determinare la politica generale dell’Associazione, negli ambiti e scopi previsti dal presente Statuto e deliberare su ogni altra materia o questione prevista dal presente Statuto;
  2. approvare annualmente la relazione del Presidente ed il bilancio consuntivo del precedente esercizio predisposto dal Consiglio Generale, tenendo conto della relazione della Società di Revisione Legale;
  3. approvare la delibera contributiva annuale proposta dal Consiglio Generale, ovvero richiederne revisione delle quote;
  4. eleggere con votazione unica il Presidente ed i Vice Presidenti, approvando gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal candidato Presidente;
  5. eleggere il Consiglio Generale;
  6. eleggere i Probiviri;
  7. nominare/revocare l’organo di controllo contabile stabilendone la retribuzione secondo l’Art. 31 del presente Statuto;
  8. nominare/revocare l’organo di sorveglianza stabilendone la retribuzione secondo l’Art. 30 del presente Statuto;
  9. deliberare la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
  10. discutere e approvare la politica generale riguardante gli importi non distribuibili e il loro impiego;
  11. deliberare la politica generale di investimento riguardante i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall’investimento di tali proventi;
  12. deliberare la politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall’investimento di tali proventi;
  13. deliberare la politica generale della gestione dei rischi;
  14. deliberare l’approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili;
  15. deliberare l’approvazione di fusioni e alleanze, la costituzione di società controllate, l’acquisizione di partecipazioni o diritti in altre entità;
  16. deliberare l’approvazione dell’assunzione e della concessione di prestiti o della fornitura di garanzia per gli stessi;
  17. approvare la relazione di trasparenza annuale.

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall’Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

L’Assemblea straordinaria è costituita per

  1. lo scioglimento dell’Associazione:
  • in prima e seconda convocazione con la presenza dei tre quarti dei voti esprimibili dagli Associati aventi diritto al voto;

 

  1. la modifica dello Statuto:
    • in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei voti esprimibili dagli Associati aventi diritto al voto;
    • in seconda convocazione con la presenza del 50% in più del numero degli Associati aventi diritto al voto previsti in seconda convocazione dell’Assemblea ordinaria.

 

L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, con la relativa destinazione dei beni e del patrimonio sociale così come indicato nell’Art. 4. Le relative delibere sono prese con il voto favorevole, per lo Statuto, della maggioranza non inferiore al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili e per lo scioglimento dell’Associazione, della maggioranza qualificata non inferiore al 65% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 30% dei voti esercitabili.

Fermo quanto previsto nel presente Statuto, si stabilisce che l’attribuzione degli incarichi di amministrazione e direzione spettano al Presidente ed al/ai Vice Presidente/i, e/o altra persona alla quale venga attribuito l’incarico dal Consiglio Generale, i quali dovranno possedere i requisiti di comprovata competenza e capacità professionale e non essere in situazione di conflitto d’interessi e non essere in situazione d’ineleggibilità prevista dall’Art. 2382 del Codice Civile e non aver riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica, per delitti non colposi per i quali la Legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale, per delitti previsti nel libro V – titolo XI del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, per reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento, nonché l’assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.

Gli amministratori e/o i legali rappresentanti dell’Associazione devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla Legge e dallo Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi gestiscono le attività secondo principi di sana e prudente amministrazione, nel rispetto delle procedure amministrative e contabili, nonché dei meccanismi di controllo interno previsti dallo Statuto. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in soggetti concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, direttori generali o soci maggioritari in soggetti concorrenti, salvo autorizzazione dell’Assemblea. In caso di inosservanza del divieto, gli amministratori possono essere revocati d’ufficio dall’Assemblea.

La responsabilità del legale rappresentante protempore dell’Associazione è disciplinata ai sensi dell’articolo 2392 del Codice Civile conformemente a quanto previsto dall’Art. 12 del D.Lgs. 35/2017, da intendersi quivi integralmente ritrascritto.

L’Associazione è retta da un Consiglio Generale eletto dall’Assemblea, in via ordinaria. Il Consiglio Generale è composto da 7 membri elettivi, dal Presidente e dai due Vice Presidenti eletti, dal Presidente uscente con diritto di voto, come membro di diritto, purché ancora espressione di impresa regolarmente Associata e privo di incarichi politici, e dagli eventuali soggetti cooptati ai sensi del successivo comma.

Il Presidente può procedere per cooptazione alla nomina a componenti del Consiglio Generale fino ad un massimo di due membri tra gli Associati. Il mandato dei due membri cooptati dal Presidente coincide con quello del Presidente che li ha nominati, con possibilità di completamento progressivo delle nomine a disposizione. Il Presidente ha facoltà di revoca e sostituzione in corso di mandato.

Il Presidente può, inoltre, procedere per cooptazione alla nomina fino a 1/5, arrotondato per eccesso, del totale dei componenti del Consiglio Generale, di invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, scelti tra gli Associati che abbiano caratteristiche di particolare rappresentatività per storia personale e imprenditoriale. Il Presidente ha facoltà di revoca e sostituzione in corso di mandato.

Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni, viene eletto possibilmente negli anni pari e comunque non coincidenti con l’elezione del Presidente ed i suoi membri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

I membri del Consiglio Generale eletti dall’Assemblea vengono scelti tra i candidati presentati dagli Associati. Tali candidati dovranno essere individuati tra soggetti con responsabilità aziendale di grado rilevante ovvero tra i titolari, i legali rappresentanti, suoi delegati e scelti tra i procuratori generali ad negotia, membri del consiglio di amministrazione o direttori generali, nonché amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale. L’indicazione all’Assemblea dei membri del Consiglio Generale da eleggere dovrà prevedere una rosa di candidature in numero superiore al numero di membri da eleggere. La perdita della qualità di Associato per uno dei motivi indicati all’Art. 12 dello Statuto comporta la decadenza dalla carica del relativo rappresentante in seno al Consiglio Generale, cui subentra il primo dei non eletti. La mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o l’assenza per cinque riunioni consecutive comporta l’automatica decadenza dalla carica di membro del Consiglio Generale. Esso sarà sostituito dal primo dei non eletti tra i candidati dell’elezione riguardante il Consiglio Generale in carica. In mancanza di candidati tra i primi dei non eletti o in caso di loro rinuncia, il Consiglio Generale può a maggioranza cooptare un nuovo membro in sostituzione di quello cessato scelto tra gli Associati su proposta del Presidente e sarà considerato a tutti gli effetti membro effettivo del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale si riunisce, almeno quattro volte l’anno, su convocazione del Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente incaricato dal Presidente, o quando ne sia fatta richiesta motivata al Presidente stesso da almeno quattro dei suoi membri.

La convocazione, a mezzo posta elettronica, deve pervenire ai Consiglieri con un adeguato preavviso di 5 giorni e deve contenere data, ora, luogo, e ordine del giorno nonché modalità di esecuzione della riunione. In caso di necessità e urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Generale con un preavviso di 48 ore e in caso di emergenza di 24 ore (in entrambi i casi dovrà sempre essere consentito ai Consiglieri la partecipazione in videoconferenza o callconferenceweb anche se la riunione è presenza). convocata in presenza). Sono ammesse integrazioni ai punti dell’ordine del giorno fino alle 24 ore precedenti la riunione. Ad eccezione dei casi di impossibilità temporale, la messa in disponibilità della documentazione deve essere effettuata in tempo utile per le necessarie preventive valutazioni. La partecipazione dei singoli membri non è delegabile e gli stessi membri sono legati al rispetto del Codice Etico dei Valori Associativi. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente da lui indicato. Il Presidente incarica un Segretario verbalizzante, scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio Generale stesso, che verifica le presenze per il quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio. Alle riunioni possono essere invitati, qualora le materie all’ordine del giorno lo richiedano, un rappresentante della Società di Revisione Legale e i Probiviri. Il Presidente può altresì estendere l’invito a soggetti non componenti del Consiglio Generale in relazione al contributo che gli stessi possano apportare agli argomenti da trattare. Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti, esclusi dal computo i membri cooptati. Ciascun componente ha diritto ad un voto. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, è d’obbligo lo scrutinio segreto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti escludendo dal quorum il numero degli astenuti, oppure, in caso di votazione a scrutinio segreto, il numero delle schede bianche. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Generale si riunisce presso la sede sociale o presso altro luogo, anche in territorio straniero, indicato dal Presidente nell’avviso di convocazione. Qualora non vi siano ostacoli tecnici, il Consiglio Generale può svolgersi mediante teleconferenza, videoconferenza o callconferenceweb. Il Segretario redige e sottoscrive in unione al Presidente il verbale delle delibere delle riunioni del Consiglio Generale che viene trascritto nell’apposito libro associativo entro 15 giorni dalla riunione di riferimento. Le riunioni del Consiglio Generale sono audio registrate e, previo il consenso di tutti i presenti, possono essere anche video registrate.

Il materiale audio e video (se esistente) viene conservato per un periodo minimo di 18 mesi dalla riunione del Consiglio Generale di riferimento. Il detto materiale audio/video non può essere consegnato ad alcuno senza il consenso del Consiglio Generale.

Sono compiti del Consiglio Generale:

  1. sorteggiare i componenti della Commissione di Designazione;
  2. proporre all’Assemblea il candidato Presidente, i Vice Presidenti e il relativo programma;
  3. indicare all’Assemblea i nominativi per l’elezione dei Probiviri;
  4. designare e proporre all’Assemblea la Società di Revisione Legale quale organo di controllo contabile;
  5. designare, su proposta del Presidente, i rappresentanti dell’Associazione presso ogni Ente o Autorità mediante votazione;
  6. assumere ogni iniziativa di interesse generale degli Associati in conformità agli scopi dell’Associazione;
  7. assumere ogni provvedimento e deliberare sulle materie oggetto degli Artt. 2 e 3 dello Statuto;
  8. assumere ogni provvedimento riguardo all’amministrazione dell’Associazione e al suo organico;
  9. deliberare riguardo all’assunzione del personale dipendente e al suo licenziamento, con possibilità di delega al Presidente;
  10. deliberare riguardo l’assunzione, il licenziamento e il trattamento economico di un direttore generale dell’Associazione, con possibilità di delega del Presidente;
  11. approvare accordi, unilaterali o bilaterali, con Associazioni, Enti, Società di Collecting, italiane o estere, che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli Scopi dell’AFI;
  12. indicare le questioni che devono essere sottoposte all’esame dell’Assemblea e deliberarne la convocazione;
  13. deliberare su materie di carattere patrimoniale e finanziario di straordinaria amministrazione, fatta salva la facoltà di delega al Presidente;
  14. determinare annualmente l’ammontare delle quote associative di cui all’Art. 32 a, b e c, tramite apposita delibera contributiva, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

 

  1. approvare il bilancio preventivo e provvedere nel corso dell’esercizio alle eventuali variazioni;
  2. predisporre il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’Assemblea per approvazione;
  3. deliberare in merito all’incompatibilità con l’appartenenza ad altre associazioni aventi oggetto, scopi e finalità identici, nelle modalità di cui agli Artt. 10 e 29;
  4. deliberare in merito alla perdita della qualità di Associato, nelle modalità di cui all’Art. 12;
  5. deliberare le domande di associazione dei nuovi Associati e pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l’adesione contro il rigetto della domanda;
  6. istituire commissioni consultive e nominarne i Presidenti su proposta del Presidente;
  7. decidere e promuovere azioni, anche giudiziali, a tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti elencati nel precedente Art. 3 del presente Statuto, dandone mandato ai propri legali;
  8. predisporre le modifiche dello Statuto da sottoporre all’Assemblea in via straordinaria;
  9. redigere e deliberare i Regolamenti dell’Associazione;
  10. deliberare in merito alle sanzioni di cui all’Art. 11;
  11. assumere ogni altro provvedimento previsto dal presente Statuto;
  12. approvare le politiche degli investimenti immobiliari e mobiliari proposte dal Presidente;
  13. redigere, entro 8 mesi dalla fine di ogni esercizio, la relazione di trasparenza annuale;
  14. redigere annualmente e obbligatoriamente, da parte di ogni componente del Consiglio Generale, una dichiarazione contenente informazioni su eventuali profili di conflitto di interesse con riferimento all’organismo di gestione collettiva; eventuali compensi ricevuti nell’esercizio precedente dall’organismo di gestione collettiva, inclusi quelli sotto forma di regimi pensionistici, di prestazioni in natura ed altri tipi di benefici; importi ricevuti nell’esercizio precedente dall’organismo di gestione collettiva in qualità di titolare di diritti; qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell’organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso quest’ultimo e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica

La Commissione di Designazione è composta da tre membri scelti tra gli imprenditori Associati Effettivi, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico e dei Valori Associativi, sorteggiati all’interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio Speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President.

La Commissione di Designazione redige il Regolamento Elettorale per la nomina del Presidente, tenuto conto delle norme confederali in materia.

La Commissione deve insediarsi almeno sei mesi prima della scadenza della carica del Presidente.

Per l’elezione della carica di Presidente dell’Associazione, la Commissione effettuerà le più ampie consultazioni fra gli Associati, della durata di 5 settimane dalla sua nomina.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione agli Associati, la Commissione sollecita l’invio di eventuali autocandidature – formalizzate con il sostegno di almeno il 20% dei voti assembleari attribuiti agli Associati in regola con gli obblighi associativi – con i relativi programmi e curriculum vitae e ne verifica d’intesa con il Collegio Speciale dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l’emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l’obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino di raccogliere, attraverso il consenso scritto, almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio Speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all’elezione dell’Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti al Consiglio Generale senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e negoziale dell’Associazione. La carica di Presidente è conferita, su candidatura, a persone scelte fra soggetti con posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, ovvero tra i titolari, i legali rappresentanti, suoi delegati e scelti tra i procuratori generali ad negotia, membri del consiglio di amministrazione o direttori generali, nonché amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale, delle imprese Associate Effettive che posseggano il requisito del doppio inquadramento secondo il Regolamento Unico per il Sistema di Confindustria. Il Presidente è eletto dall’Assemblea in via ordinaria, su designazione del Consiglio Generale, previa approvazione degli indirizzi generali e il programma di attività. Dura in carica quattro anni, viene eletto possibilmente negli anni dispari e comunque non coincidenti con l’elezione del Consiglio Generale e non è rieleggibile. Sono compiti del Presidente:

  1. convocare e presiedere il Consiglio Generale e l’Assemblea ordinaria o straordinaria;
  2. vigilare sull’andamento delle attività associative e attuare le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Generale, impartendo le conseguenti direttive e sovraintendendo all’organizzazione dei servizi e uffici dell’Associazione;
  3. sovraintendere, coordinare e controllare gli organi associativi e l’attività del/i Vice Presidente/i, al/ai quale/i può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo, nell’ambito della normale attività operativa, delega per il compimento di singoli atti;
  4. assumere i provvedimenti, anche di spesa, necessari al buon andamento dell’Associazione e al raggiungimento dei fini associativi, nell’ambito delle linee programmatiche e delle previsioni di spesa approvate all’inizio dell’esercizio dal Consiglio Generale;
  5. predisporre la relazione annuale da sottoporre all’Assemblea ordinaria;
  6. cooptare nel Consiglio Generale i membri aggiuntivi nei limiti e come previsto nell’Art. 22;
  7. proporre al Consiglio Generale i rappresentanti dell’Associazione presso ogni Ente od Autorità;
  8. agire e resistere in giudizio, nonché nominare avvocati e procuratori nelle relative controversie;
  9. proporre al Consiglio Generale le politiche degli investimenti mobiliari ed immobiliari;
  10. assumere ogni altro provvedimento previsto dal presente Statuto o per il quale abbia ricevuto delega dagli altri organi associativi.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Generale, al quale deve però sottoporre, alla prima riunione utile, le decisioni prese per la relativa ratifica degli atti compiuti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal/i Vice Presidente/i, singolarmente o collegialmente. La perdita della qualifica di Associato per uno dei motivi indicati all’Art. 12 dello Statuto comporta la decadenza dalla carica di Presidente, con immediata sostituzione dello stesso da parte degli organi competenti secondo i criteri stabiliti nello Statuto.

Il Presidente designato dal Consiglio Generale individua i Vice Presidenti, al massimo nel numero di due, e li sottopone, all’approvazione del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale delibera “a pacchetto” su tutti i nominativi, con votazione a scrutinio segreto, per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.

L’Assemblea, con un’unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

 

La carica di Vice Presidente è conferita, su candidatura, a persone scelte fra soggetti con posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, ovvero tra i titolari, i legali rappresentanti, suoi delegati e scelti tra i procuratori generali ad negotia, membri del consiglio di amministrazione o direttori generali, nonché amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale delle imprese Associate Effettive che posseggano il requisito del doppio inquadramento secondo il Regolamento Unico per il Sistema di Confindustria.

I Vice Presidenti durano in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

In caso di vacanza, di dimissioni o decadenza ex Art. 12 del presente Statuto di uno o entrambi i Vice Presidenti, si ripeterà l’iter sopra indicato per l’elezione esclusiva del/dei Vice Presidente/i vacante/i.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nei compiti a lui spettanti o nelle deleghe dallo stesso ricevute, ne fanno singolarmente o collegialmente le veci in caso di assenza o di impedimento e possono anche assumere la rappresentanza dell’Associazione. Le deleghe potranno riguardare l’approfondimento di temi, la risoluzione di problemi, nonché l’attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

In caso di decadenza del Presidente, il Vice Presidente più anziano in carica potrà assumerne le funzioni limitatamente alla ordinaria amministrazione, con il compito di avviare l’iter procedurale per l’elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di Designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Per l’approfondimento di temi e per lo sviluppo delle attività associative possono essere costituite Commissioni di supporto al Presidente e al Consiglio Generale. Tali Commissioni sono composte da un massimo di sei componenti, nominati dal Consiglio Generale su proposta del Presidente. I componenti delle Commissioni eleggono un coordinatore che riferisce al Presidente. Alle Commissioni possono essere attribuiti l’approfondimento e la definizione di determinati problemi. La Commissione scade con la consegna o l’esposizione della relazione finale sull’argomento attribuito.

I Probiviri sono sei e sono eletti negli anni pari con votazione a scrutinio segreto dall’Assemblea su indicazione da parte del Consiglio Generale, previa verifica della loro disponibilità tra gli Associati, ovvero esterni all’Associazione, selezionati per i loro requisiti di idoneità legale, morale e professionale.

Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

La carica di Proboviro è incompatibile con tutte le cariche dell’Associazione e con quella di Presidente e Vice Presidente di altra organizzazione confederale. La carica di Proboviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema.

L’indicazione all’Assemblea dovrà prevedere una rosa di candidature in numero superiore al numero di Probiviri da eleggere.

Le modalità di elezione sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto, nel rispetto dei Regolamenti di Confindustria.

Le modalità di funzionamento dei Probiviri sono contenute nel relativo Regolamento di Attuazione redatto dal Consiglio Generale.

L’assenza per cinque volte consecutive alle riunioni del plenum dei Probiviri o a quelle dei diversi Collegi di cui fanno parte o alle riunioni dell’Assemblea a cui sono tenuti a presenziare comporta l’automatica decadenza dalla carica di Probiviro.

Spetta a 3 Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, secondo le modalità previste nel Regolamento di Attuazione, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l’Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel Regolamento di Attuazione. L’importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell’ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

All’inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L’appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti tre Probiviri eletti dall’Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

L’organo di sorveglianza si compone di tre membri nominati dall’assemblea ordinaria ai sensi dell’Art. 19 tra soggetti, anche esterni, con capacità e conoscenze contabili e amministrative oltre che organizzative ed il componente più votato ne assume la Presidenza. I membri nominati durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. La cessazione dei membri dell’organo di sorveglianza per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l’organo è stato ricostituito. L’ organo di sorveglianza può assumere i poteri ed i doveri attribuiti dal codice civile al collegio sindacale delle società per azioni. La retribuzione annuale è determinata dall’assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio. L’organo di sorveglianza assicura il controllo e il monitoraggio costanti dell’esercizio delle funzioni e delle connesse attività attuative e strumentali posti in essere dall’Associazione. L’organo di sorveglianza deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e può svolgere tali riunioni anche in videoconferenza. Compiti dell’organo di sorveglianza sono: esercitare i poteri delegatigli dall’assemblea e monitorare le attività’ dei componenti il Consiglio Generale. I componenti dell’organo di sorveglianza devono presentare annualmente all’Assemblea una relazione sull’esercizio dei poteri conferitogli e una dichiarazione individuale sugli eventuali conflitti di interesse con riferimento all’Associazione, contenente le informazioni di cui all’articolo 12, comma 9 del D.Lgs. 35/2017.

 

L’ organo di sorveglianza si riunisce regolarmente almeno al fine di:

 

a. esercitare gli eventuali poteri delegatigli dall’Assemblea generale dei membri, compresi quelli di cui all’articolo 10, commi 2 e 5 del D.Lgs. 35/2017;

 

b. monitorare le attività degli amministratori di cui all’articolo 12 del Decreto 35/2017, tra cui la corretta esecuzione delle delibere dell’Assemblea generale dei membri, con particolare riferimento a quelle sull’attuazione delle politiche generali di cui all’articolo 10, comma 4, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 35/2017.

 

L’ organo di sorveglianza riferisce in merito all’esercizio dei suoi poteri all’Assemblea almeno una volta l’anno.

Ai componenti dell’organismo di sorveglianza si applica, in quanto compatibile, l’articolo 12, commi da 1 a 9 del D.Lgs. 35/2017.

La gestione amministrativa dell’Associazione è controllata da una Società di Revisione Legale iscritta nell’apposito registro di cui il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 ed è disciplinata ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi applicabili. La suddetta Società di Revisione Legale è nominata dall’Assemblea ai sensi dell’Art. 19 del presente Statuto, sentito il parere dell’organo di sorveglianza. La retribuzione annuale è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’ufficio. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto alla Società di Revisione almeno 30 giorni prima della data fissata per la convocazione dell’Assemblea. La relazione della Società di Revisione Legale, da allegarsi al bilancio, deve essere depositata presso la sede dell’Assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea di approvazione del bilancio.

L’Associazione per soddisfare le esigenze riferite all’esercizio della propria attività e di quella relativa alla gestione dei diritti, dispone dei seguenti fondi:

a. quote annuali fisse di Associazione deliberate dal Consiglio Generale, da versarsi secondo le modalità di cui all’Art. 14 del presente Statuto;

b. quote associative variabili ed eventuali contributi associativi straordinari deliberati dal Consiglio Generale, da versarsi nelle modalità e nel termine da questi deliberato;

c. quote fisse, quote variabili e contributi straordinari di affiliazione;

d. eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

e. contributi liberi ed erogazioni degli Associati e/o Mandanti o di terzi ricevuti anche a titolo di sponsorizzazioni e/o liberalità;

f. contributi ricavati da convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, la Comunità Europea, le Organizzazioni Internazionali, i Paesi Stranieri e con qualsiasi Ente o Società, pubblico o privato, italiano o estero, erogati per l’attività e i servizi svolti dall’Associazione per il conseguimento degli scopi istituzionali;

g. eventuali fondi provenienti da partecipazioni in società, come indicato nell’Art.2;

h. rendite dagli investimenti mobiliari ed immobiliari le cui politiche dovranno essere proposte dal Presidente ed approvate dal Consiglio Generale, fermo restando l’obbligo di adottare criteri prudenziali nelle suddette politiche di investimento.

Durante l’esistenza dell’Associazione il patrimonio è indivisibile.

L’esercizio sociale corre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Generale deve predisporre il bilancio d’esercizio, come previsto al precedente Art. 24, da sottoporre all’Assemblea insieme alla relazione della Società di Revisione Legale. I bilanci dovranno essere presentati alla Società di Revisione Legale almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea per la relativa attività di revisione contabile. Il Consiglio Generale dovrà deliberare come l’Associazione dovrà utilizzare l’eventuale avanzo di gestione, in conformità agli scopi di cui all’Art. 2. Qualora l’ammontare delle spese risultanti dal bilancio d’esercizio sia superiore a quello indicato nel bilancio preventivo il relativo disavanzo di gestione potrà essere coperto attraverso una quota Associativa straordinaria che verrà addebitata a tutti gli Associati, entro 60 giorni dalla delibera di approvazione del bilancio d’esercizio o tramite l’utilizzo di fondi ottenuti da avanzi di gestione precedenti. L’Associazione provvede alla tenuta dei libri obbligatori e delle scritture contabili ai sensi del libro V – Titolo II – Capo III – Sezione III – paragrafo 2 del Codice Civile. L’Associazione provvede alla tenuta dei libri sociali obbligatori di cui all’Art. 2421 del Codice Civile. L’Associazione provvede alla redazione del bilancio ai sensi del libro V – Titolo V – Capo V – Sezione IX del Codice Civile. L’Associazione evidenzia e mette a disposizione degli Associati, attraverso apposite contabilità analitiche, la gestione delle somme raccolte e dovute ai titolari dei diritti, nonché degli eventuali piani d’investimento effettuati con tali somme. Tali risultanze vengono anche evidenziate nella nota integrativa del bilancio d’esercizio. L’Associazione è tenuta alla prudenza nelle politiche d’investimento in generale ed, in particolare, per le somme raccolte e dovute ai titolari dei diritti e ciò nelle more della loro ripartizione, che dovrà avvenire con periodicità trimestrale e, pertanto, l’Associazione, per queste ultime somme, potrà effettuare dei pronti contro termine o obbligazioni dello Stato Italiano e/o di Stati sovrani o fondi d’investimento a carattere monetario e/o obbligazionario con l’esclusione di quelli azionari e comunque in sola valuta in euro.

Per le operazioni bancarie di qualsiasi natura è richiesta la firma abbinata del Presidente e di un Vice Presidente, oppure la firma abbinata del Presidente e di un membro del Consiglio Generale all’uopo designato dallo stesso Consiglio Generale, su proposta del Presidente, oppure la firma abbinata di un Vice Presidente e del suddetto membro del Consiglio Generale, previa approvazione scritta del Presidente.

Tuttavia, il Consiglio Generale può stabilire un importo massimo per singola transazione che potrà essere gestito in autonomia dalla persona, con incarichi amministrativi, indicata dallo stesso Consiglio Generale. L’incaricato dovrà mensilmente rendicontare le transazioni effettuate al Consiglio Generale.

Le disposizioni contenute nel presente Statuto novano e sostituiscono integralmente ogni disposizione precedente. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di Legge. Il presente atto è interpretato e regolato dalla Legge Italiana. Per ogni controversa è esclusivamente competente il Foro di Milano.